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Energie rinnovabili e autoconsumo: direzione giusta?

Approfondimento sul decreto CACER del MASE, emanato il 7 dicembre 2023: per quanto sia troppo presto per constatare effetti realizzativi concreti, è possibile e tempestivo riflettere sul meccanismo normativo messo in piedi e sulle perplessità che lo accompagnano.

Sono ormai passati alcuni mesi dall’emanazione del decreto 414 (07/12/2023) del MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) per le “Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile (CACER)”, con uno stanziamento di 5,7 miliardi, ci cui 3,5 per premi e incentivi vari e 2,2 (benefici PNRR) per un 40% di contributi in conto capitale alle installazioni in Comuni con meno di 5000 abitanti.

Si è poi aggiunto il decreto 19/2024 del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) per la Transizione 5.0, con uno stanziamento per le aziende di 6,5 miliardi, di cui 3,78 per investimenti in beni strumentali, 0,63 per la formazione e 1,89 per autoproduzione e autoconsumo di energia rinnovabile.

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Il MIMIT lancia il progetto Transizione 5.0: in totale, sono previsti 6,3 miliardi per la sfida green e digitale delle imprese (13 miliardi nel biennio 2024-2025) per investimenti in digitalizzazione e transizione green (progetti che comportino una riduzione dei consumi energetici) attraverso un innovativo schema di crediti d'imposta.

Abbiamo quindi due canali di finanziamento diversi:

  • il decreto MASE si rivolge alle varie forme di CACER,
  • mentre il decreto MIMIT riguarda direttamente e singolarmente aziende, che quindi potranno optare fra i due canali.

Gli obiettivi sono abbastanza semplici: promuovere l’installazione della generazione d’energia rinnovabile (sostanzialmente fotovoltaico ed eolico) e incentivare lo spostamento dei profili di consumo in sincronia con la generazione rinnovabile. I miliardi disponibili sono molti e quindi gli appetiti non mancano.

Nel seguito faremo riferimento al decreto CACER del MASE.

Le Configurazioni CACER sono uno dei punti finali della generazione elettrica distribuita, resa possibile dal fatto che, grazie all’evoluzione tecnologica del fotovoltaico e dell’eolico, la produzione di energia elettrica rinnovabile presso gli utenti è divenuta tecnicamente ed economicamente competitiva con la classica produzione nelle grandi centrali.

Sono passati pochissimi mesi dall’emanazione dei decreti, per cui è ancora troppo presto per vedere effetti realizzativi concreti. È invece abbastanza tempestivo riflettere sul meccanismo normativo messo in piedi e sulle perplessità che lo accompagnano.

 

Decreto CACER del MASE: obiettivi e considerazioni economiche

È stata varata un normativa complessa e arzigogolata. Prima però di entrare nel merito di questa normativa, è utile tenere presente una premessa su alcuni meccanismi economici, frutto di una lunga esperienza mondiale sui mercati.

Quasi un secolo fa, Joseph Schumpeter (1883-1950), uno dei maggiori economisti del XX secolo, aveva osservato ciò che succede quando un’innovazione tecnologica dirompente va a modificare un modello esistente di business perfettamente competitivo, caratterizzato dal cosiddetto flusso circolare, con un mercato assestato in un posizione di equilibrio, con gli stessi attori, con gli stessi prodotti e con variazioni assai marginali.

Per il successo dell’innovazione, segue necessariamente una fase di sviluppo, con una discontinuità innovativa, che tipicamente può essere introdotta non dagli attori dell’equilibrio precedente, ma da nuovi imprenditori, purchè dotati di visione tecnologiche realizzabili, di adeguati fattori produttivi (es. crediti bancari) e purchè non ostacolati da norme che impediscano l’innovazione competitiva.

Una seconda osservazione economica riguarda la cosiddetta dottrina di Bell, formulata in USA (1982) in occasione dello smembramento del monopolista delle telecomunicazioni AT&T. Questa dottrina prende in considerazione un mercato a monte di tipo monopolista o oligopolista che serve da ingresso ad un mercato a valle.

Se il mercato a monte è regolato da regole e vincoli che non consentono di sfruttare pienamente il potere di mercato, per esempio a causa di un tetto ai prezzi, inevitabilmente, in assenza di un’adeguata protezione del mercato a valle, gli attori del mercato a monte sono portati ad assumere atteggiamenti anti-competitivi, soffocando ogni innovazione che possa indebolire il loro controllo sul mercato a valle.

Si tratta di considerazioni economiche che appare opportuno tenere ben presenti nel caso delle CACER. Il sistema elettrico è articolato in un mercato a monte, che riguarda tutto ciò che sta a monte dei contatori elettrici (distributori e venditori) e in un mercato riguardante gli utenti finali a valle dei contatori.

L’evoluzione tecnologica del fotovoltaico e dell’eolico e la conseguente generazione distribuita modificano profondamente un mercato elettrico precedentemente modellato sulle grandi centrali di produzione, imponendo una discontinuità innovativa.

Il modello di mercato elettrico è articolato precisamente fra mercato a monte con price cap sui prezzi e mercato a valle di fatto poco protetto.

Dunque, con un pizzico di realismo disincantato, appare giustificato e fortissimo il timore che gli attori del mercato a monte facciano il possibile e l’impossibile per frenare la discontinuità innovativa e per congelare il mercato a valle, ostacolando ogni innovazione che metta in pericolo il loro potere di mercato.

  

Vizio di origine

L’apertura alle CACER è stata imposta dalle normative europee, che vanno poi recepite dalle normativa nazionali.

Un punto molto chiaro è che qualunque operazione di transizione energetica richiede il pieno coinvolgimento degli utenti finali, sia per motivi finanziari (senza investimenti privati non si va da nessuna parte) sia per motivi operativi (controllo dei consumi).

Questo coinvolgimento può avvenire solo sulla base di diritti riconosciuti chiaramente agli utenti finali, quali quelli di produrre, consumare e vendere liberamente energia elettrica e di partecipare a pieno titolo alle opportunità del mercato elettrico liberalizzato, compresa la facoltà di acquistare o affittare parte della distribuzione elettrica.

Naturalmente tutto ciò deve avvenire senza mettere in pericolo la resilienza del servizio elettrico, tenendo conto dei vincoli per il corretto funzionamento.

Tutte le normative, da quella europea a quella americana, partono da una chiara ed esplicita visione di quali debbano essere il ruolo e i diritti degli utenti finali, come bussola che guida la traiettoria energetica.

Dove vogliamo andare a parare? Come immaginiamo il futuro del mercato elettrico? Quali sono i passi intermedi previsti? Quali sono i diritti fondamentali degli utenti nel nuovo contesto della transizione?

A questo riguardo, la normativa italiana si caratterizza per la sua particolare silenziosità e reticenza. D’altra parte, sbilanciarsi nel definire chiaramente i diritti degli utenti finali, senza fermarsi alle innocue banalità, rischia di ipotizzare un perturbamento dei poteri di mercato degli attori del mercato a monte, provocandone un’inevitabile reazione corporativa. Politicamente, quindi, è molto più facile glissare, non imbarcarsi in spunti liberalizzatrici e traccheggiare silenziosamente quanto più a lungo possibile, in attesa degli eventi.

  

La normativa italiana: a che punto siamo?

Le principali regole operative sono contenute nel decreto CACER del MASE e nella delibera TIAD 727/2022 di Arera.

Tutti i documenti normativi sono redatti nel tipico ostico stile italico, ben lontano dall’autosufficienza esplicativa. Dopo avere superato lo scoglio intimidatorio di decine e decine di richiami a norme e circolari, arrivano le norme vere e proprie, talmente criptiche che, più che fornire risposte, sollecitano domande, per cui è tutto un fiorire di convegni e pubblicazioni per cercare di capire dove si va a parare.

Il GSE ha messo in linea documenti ben fatti, che contengono sintesi comprensibili delle regole operative per l’autoconsumo diffuso e per gli incentivi. È a disposizione anche una modulistica ben fatta per presentare domande.

I buchi (inevitabili?) riguardano vari aspetti burocratici, giuridici e fiscali, che pure sono estremamente importanti. Avvicinandosi alle CACER, è netta l’impressione di entrare in un labirinto delirante, di cui si comincerà a capire veramente qualcosa con l’esperienza, man mano che sarà messa in piedi qualche Comunità energetica.

  

Membri delle CACER

Gli utenti elettici finali di una CACER possono essere di tre tipi:

  1. Consumatore: preleva solo energia elettrica dal contatore per il suo uso finale;
  2. Produttore; produce solo energia elettrica e la immette in rete per condividerla;
  3. Prosumatore: contemporaneamente produce e consuma energia elettrica, immettendo in rete l’eventuale eccedenza di produzione.

Questi utenti possono raggrupparsi in una delle configurazioni CACER ammesse, allo scopo di aumentare la produzione di energia rinnovabile e condividerla fra loro (autoconsumo).

Questi raggruppamenti hanno come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui operano, escludendo scopi di lucro. I membri devono essere informati delle implicazioni dell’adesione (libera e volontaria) al raggruppamento e mantengono i diritti di cliente finale, compreso il diritto di uscita (nel rispetto, comunque, delle obbligazioni assunte).

La normativa precisa i benefici economici a favore dei raggruppamenti. Quanto ai benefici ambientali e sociali, la loro esplicita quantificazione non risulta da nessuna parte, salvo la previsione di vincoli nell’utilizzazione dei benefici economici. In questa zona grigia, se il business plan non raggiunge i benefici ambientali e sociale previsti in sede di costituzione, si potrebbe anche avere la sorpresa di dovere restituire i benefici economici ricevuti.

  

Configurazioni ammesse

Per il TIAD sono ammesse le seguenti configurazioni:

  • A. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione o sistema di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza che utilizza la rete di distribuzione (nel seguito, autoconsumatore a distanza);
  • B. gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili (nel seguito, gruppo di autoconsumatori);
  • C. comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile (nel seguito, CER);
  • D. cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione (nel seguito, cliente attivo a distanza);
  • E. gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente (nel seguito, gruppo di clienti attivi);
  • F. comunità energetica dei cittadini (nel seguito, CEC);
  • G. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta.

Alcune di queste configurazioni accedono alle incentivazioni previste dal decreto CACER e precisamente:

  • A. comunità energetiche rinovabili (CER, ammessa anche ai benefici PNRR);
  • B. gruppo di autoconsumatori (GAC, ammesso anche ai benefici PNRR);
  • C. autoconsumatore individuale a distanza (AID).

I benefici PNRR consistono in un contributo del 40% in conto capitale per le installazioni in comuni con meno di 5000 abitanti. Queste installazioni devono essere completate entro la fine del 2026. I tempi per i benefici PNRR sono quindi molto stretti.

  

Comunità Energetiche rinnovabili

Le Comunità Energetiche Rinnovabili CER sono soggetti di diritto autonomo, basati sulla partecipazione aperta e volontaria di cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole/medie imprese che decidono di unire le proprie forze con l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale.

Consumatori, produttori e prosumatori della CER devono essere connessi alla stessa cabina primaria della rete elettrica. Ogni singolo impianto produttore deve avere una potenza non superiore a 1 MW.

Gli impianti di produzione possono essere messi a disposizione anche da un produttore terzo, non socio o membro della CER, purchè rimangano disponibili e sotto il controllo della CER. Nel caso di imprese private, la partecipazione alla CER non deve costituire l’attività economica principale.

Ogni CER deve avere un suo referente, che può essere il rappresentante legale. Quest’ultimo può conferire il ruolo di referente a uno dei produttori o a uno dei consumatori finali, con mandato annuale rinnovabile e revocabile. Nella versione finale del decreto il ruolo di referente può essere attribuito anche a un produttore terzo con la qualifica di ESCO (Energy Service Company, certificata 11352). Il ruolo del referente è decisamente pieno di responsabilità.

Uno dei primi problemi più spinosi per una CER è la scelta del tipo di soggetto giuridico. Sono previste le seguenti tipologie:

  • società di vario tipo (es. consortili, cooperative, s.r.l., s.p.a., caratterizzate da una governance democratica e da un controllo basato sostanzialmente sul voto capitario);
  • fondazione di partecipazione (con una governance più flessibile, un’autonomia patrimoniale perfetta, con soci che possono pattuire la messa a disposizione di impianti posseduti ma che perdono nei fatti la proprietà dei conferimenti al patrimonio della fondazione e la possibilità di riaverli in caso di estinzione della CER);
  • associazioni riconosciute (con una governance democratica e autonomia patrimoniale perfetta, ma con limitata capacità di gestione e limitato potere di controllo dell’eventuale socio pubblico);
  • associazioni non riconosciute (con una governance democratica e autonomia patrimoniale imperfetta, da cui deriva la responsabilità personale e solidale degli associati, il che sconsiglia la partecipazione e l’assunzione di un ruolo di controllo da parte di un Ente pubblico).

Ognuna di queste forme ha i propri vantaggi e svantaggi, sia dal punto di vista gestionale che dal punto di vista fiscale.

La natura di Ente pubblico pone ai Comuni e alle società a partecipazione pubblica diversi vincoli nell’aderire a una CER, limitandone la scelta alle società di vario tipo sopra citate, tramite acquisto di una partecipazione in una società già costituita o con la costituzione di una nuova società. Vige in tal caso l’obbligo di giustificare in modo pubblico trasparente le scelte, che vanno sottoposte all’esame della Corte dei Conti, che esamina anche la compatibilità degli impegni finanziari. Il parere preventivo della Corte non è vincolante, ma l’Ente pubblico deve comunque spiegare perché non tiene conto degli eventuali rilievi.

 

Gruppo di autoconsumatori GAC

I clienti finali ubicati in un’area afferente allo stesso edificio o condominio possono aggregarsi liberamente e volontariamente in un gruppo di autoconsumo. Gli impianti di produzione possono essere situati nell’edificio o nel condominio o anche presso altri siti, purchè nella piena disponibilità di uno o più clienti finali del gruppo (anche se di proprietà o gestiti da un terzo).

Il GAC è regolato da un contratto di diritto privato, eventualmente anche con una semplice delibera assembleare firmata dai condomini aderenti. Ogni GAC ha un referente, che può essere uno dei membri o l’amministratore condominiale o altro rappresentante legale del condominio, individuato all’assemblea condominiale. il ruolo di referente può essere attribuito dai membri anche a un produttore terzo con la qualifica di ESCO (Energy Service Company, certificata 11352), purchè soggetto alle istruzioni del gruppo.

  

Autoconsumatore a distanza

In questa configurazione un cliente finale condivide virtualmente l’energia prodotta a distanza da un impianto che sia nella sua piena disponibilità (anche se di proprietà o gestiti da un terzo), utilizzando la rete esistente. Se il punto di autoconsumo e il punto di produzione sono collegati da una linea diretta di lunghezza inferiore a 10 km, è allora possibile l’autoconsumo fisico diretto.

Questo autoconsumatore può inserire nella configurazione anche altri punti di prelievo di cui è titolare, purchè afferenti alla stessa cabina primaria.

   

Gli incentivi

I contributi economici ventennali previsti sono di tre tipi:

  • ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del GSE, ove richiesto;
  • incentivazione dell’energia elettrica condivisa (tariffa premio);
  • restituzione di alcune componenti tariffarie.

Nel seguito lasceremo perdere la restituzione (economicamente poco significativa) di alcune componenti tariffarie conseguenti alla riduzione delle perdite in linea. Ci concentreremo quindi solo sui primi due incentivi.

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Si ringrazia l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino per la gentile collaborazione.

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