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Energia elettrica per il condominio solo residenziale: ok per l'Iva agevolata al 10%

Agenzia delle Entrate: la fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni di un condominio composto esclusivamente da unità immobiliari residenziali, ossia da abitazioni private che utilizzano l'energia esclusivamente a "uso domestico" per il consumo finale, può beneficiare dell’Iva agevolata al 10 per cento

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Un condominio composto da unità residenziali divise in 6 scale, box pertinenziali alle abitazioni e 3 negozi, ma coi locali commerciali che, pur trovandosi dentro lo stabile, sono completamente autonomi per accessi (lato strada), servizi (riscaldamenti) e utenze (energia elettrica) e non collegati ad alcun servizio né parte comune del condominio, può beneficiare dell'Iva agevolata al 10% per la fornitura di energia elettrica.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella risposta 142/2021 del 3 marzo 2021, confermando quanto sostenuto dall'Istante e cioè che - godendo i negozi di un sistema di illuminazione e riscaldamento autonomi, esclusi dai riparti delle spese condominiali - il condominio in questione risulta, dal punto di vista del consumo di elettricità e gas, “esclusivamente residenziale”.

 

Fornitura di energia a uso domestico: i requisiti

Il Fisco chiarisce che una fornitura si considera a “uso domestico” se è destinata a consumatori finali che utilizzano l’energia elettrica nella propria abitazione privata a carattere familiare o in strutture collettive caratterizzate dal requisito di residenzialità.

La nozione esclude la somministrazione per l'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva anche se in regime di esenzione.

Sono escluse dall’agevolazione, altresì, le ipotesi di uso promiscuo in cui non sia possibile determinare il quantitativo effettivamente impiegato per usi domestici agevolati (circolare n. 82/1999). In tal caso, il trattamento “eccezionale” deve lasciare il passo alla tassazione ordinaria. In base ai numerosi interventi pubblici e non, che a più riprese hanno messo a fuoco i criteri oggettivi per la determinazione delle caratteristiche della somministrazione di energia a “uso domestico”, si è concluso per il riconoscimento dell'aliquota ridotta in contesti esclusivamente residenziali.

 

Energia elettrica in condominio residenziale: ok all'Iva agevolata

In definitiva, si può affermare che alle somministrazioni di energia elettrica alle parti comuni di condomini composti soltanto da unità immobiliari residenziali e, quindi da abitazioni private che utilizzano l'energia esclusivamente a "uso domestico", possa essere applicata l’aliquota Iva al 10 per cento prevista dal decreto Iva (n. 103, della Tabella A, Parte III).

 

LA RISPOSTA 142/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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