Energia
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Energia da fonti rinnovabili agroforestali: chiarimento dell'Agenzia delle Entrate

Pubblicata la Risoluzione n. 54 del 18 luglio 2016 dell'Agenzia delle Entrate, inerente la tassazione della produzione e della cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali

Data di pubblicazione originale dell'articolo: 21/7/2016


Riportiamo il testo della Risoluzione n. 54 del 18 luglio 2016 dell'Agenzia delle Entrate, inerente la tassazione della produzione e della cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali – Articolo 1, comma 910, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

"Giungono alla scrivente diverse richieste di chiarimento concernenti la corretta applicazione dell’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (c.d. legge finanziaria per il 2006), nella sua attuale formulazione, con particolare riferimento al trattamento fiscale concernente la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali.

Al riguardo, si fa presente che l’articolo 1, comma 910, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ha introdotto a regime una norma che, in base all’articolo 22, comma 1-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avrebbe dovuto trovare applicazione solo in via transitoria per gli anni 2014 e 2015.

Pertanto, il comma 423 della legge n. 266 del 2005, nella versione attualmente in vigore, così stabilisce: “Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

In sostanza, secondo il tenore letterale del comma 423, così come modificato dalle legge di stabilità per il 2016, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, costituiscono attività connesse a quella agricola e si considerano produttive di reddito agrario."

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