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Enea aggiorna le FAQ su ecobonus 65% con schermature solari e BA

Le nuove FAQ Enea forniscono chiarimenti sul calcolo analitico del risparmio energetico relativo all'installazione di schermature solari

L'ENEA ha aggiornato le FAQ sull'efficienza energetica e l'ecobonus 65% con due nuove risposte, la n.46 e 47, relative a building automation e schermature solari. Nel documento, di natura tecnico-procedurale, si chiarisce che per l’installazione dei dispositivi di building automation, i cui lavori sono terminati prima del 6 settembre 2016, i 90 giorni utili alla trasmissione della richiesta di detrazione ad Enea decorrono proprio a partire da tale data.

Buidling automation
Richiesta: riguardo a interventi di building automation agevolabili al 65% in base alla Stabilità 2016, con le relative richieste di detrazione trasmesse ad ENEA, attraverso il sito preposto (http://finanziaria2016.enea.it) a decorrere dal 6 settembre 2016, da quando scattano i 90 giorni utili alla trasmissione della richiesta di detrsazione?
Risposta ENEA: poiché per questo tipo di interventi è stato possibile trasmettere ad ENEA le relative richieste di detrazione, a partire dal 6 settembre 2016, consultata al riguardo l’Agenzia delle Entrate, sulla base dello Statuto dei diritti del contribuente (previsto dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000 e successivi aggiornamenti), riteniamo che per l’installazione di questi dispositivi, i cui lavori sono terminati prima del 6 settembre 2016, i 90 giorni utili alla trasmissione della richiesta di detrazione ad ENEA possano decorrere proprio a partire da questa data.

Schermature solari
Richiesta: Come si compila il campo n°13 in cui si richiede di inserire il risparmio energetico stimato, in kWh, in riferimento all’Allegato F relativo all’installazione di una schermatura solare (comma 345c) in appartamento?
Risposta ENEA: Purtroppo nel nostro sito informativo non abbiamo previsto esempi di calcolo semplificato del risparmio energetico relativi all'installazione di schermature solari, in quanto non è stato definito l'ambito nel quale considerare tale risparmio e pertanto riteniamo che si debba effettuare il calcolo analitico.
Per le schermature solari comprese nelle cosiddette "chiusure oscuranti", cioè che sono parte integrante della chiusura trasparente (persiane, avvolgibili ecc.) riteniamo che tale calcolo debba essere riferito al consumo energetico invernale, in quanto queste esercitano la loro funzione di risparmio energetico essenzialmente nella stagione invernale, riducendo di fatto la trasmittanza della finestra a cui sono applicate.
Per quanto riguarda le schermature solari “non in combinazione con vetrate”, che invece sviluppano la loro funzione di risparmio energetico essenzialmente nella stagione estiva, il calcolo dovrà essere riferito al consumo energetico estivo, in quanto queste esercitano la loro funzione di risparmio energetico essenzialmente nella stagione estiva.
Per entrambe le tipologie, solo in caso di assenza dello specifico impianto, di riscaldamento per le chiusure oscuranti e di raffrescamento per le schermature solari non in combinazione con vetrate, riteniamo che sia concesso all’utente di inserire il valore "0" nel campo 13 dell’Allegato F.