Data Pubblicazione:

Emilia Romagna: Entrate in vigore dal 1 gen 2014 alcune modifiche alla L.R. sull’edilizia 15/2013

Entrate in vigore dall’1 gennaio 2014 alcune modifiche alla L.R. sull’edilizia 15 del 2013

Entrate in vigore dall’1 gennaio 2014 alcune modifiche alla L.R. sull’edilizia 15 del 2013
Eliminata la norma sulla scheda tecnica descrittiva e precisato l’ambito applicativo del frazionamento dei fabbricati produttivi.

Entrate in vigore dall’1 gennaio 2014 alcune modifiche alla L.R. sull’edilizia 15 del 2013
L’art. 52 della legge finanziaria regionale n. 28 del 20 dicembre 2013 ha modificato alcune norme della l.r. 15/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia” e precisamente gli artt. 7, 12, 23, 24, 26 e 55.

E’ stata semplificata la fase di fine lavori, per ridurre gli oneri amministrativi posti a carico dei cittadini e delle imprese e per rispondere ad esigenze di uniformità rispetto ai principi contenuti nell’ordinamento statale. In particolare è stato cancellato l’obbligo di allegare alla istanza del certificato di conformità edilizia e di agibilità la scheda tecnica descrittiva del manufatto edilizio realizzato.(art. 24). La scheda tecnica è sostituita da una sintetica asseverazione del tecnico abilitato in merito alla conformità tra l’opera realizzata e il progetto originario e all’osservanza dei requisiti tecnico-edilizi.

Con altra modifica legislativa è stato chiarito che la norma di favore per il frazionamento dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa, prevista dall’art. 55 della l.r. 15/2013, non si applica alle strutture adibite ad uso ricettivo (alberghi e residenze turistico alberghiere), le quali rimangono sottoposte alla apposita normativa regionale che ne definisce le caratteristiche minime, i vincoli di destinazione e il divieto di frazionamento.

Infine è stato precisato che l’entrata in vigore dal prossimo 28 gennaio 2014 delle definizioni tecniche uniformi (contenute nella DAL 279/2010), che hanno prevalenza sulle definizioni contenute negli strumenti urbanistici, non penalizza i titoli edilizi già presentati e quelli già richiesti prima di tale data, per i quali continuano ad applicarsi i parametri e le modalità di calcolo in base ai quali è stata elaborata la relativa progettazione edilizia (art. 12).