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EMERGENZA CORONAVIRUS - FAQ SUI PROVVEDIMENTI NORMATIVI DI INTERESSE PER GLI INGEGNERI

Ingenio Napoli riporta le FAQ (domande frequenti e relative risposte) sulle misure in favore dei professionisti varate per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Le FAQ vengono elaborate grazie al servizio di monitoraggio e di interpretazione di tutti i provvedimenti, emanati ed in emanazione. Le FAQ verranno quindi progressivamente aggiornate.

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Riportiamo di seguito le FAQ
(domande frequenti e relative risposte) sulle misure in favore dei professionisti e su altri provvedimenti di interesse per i professionisti varati per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Le FAQ vengono elaborate grazie al servizio di monitoraggio e di interpretazione di tutti i provvedimenti, emanati ed in emanazione. Si tratta di un servizio avviato dall’Ordine degli Ingegneri di Napoli, unitamente alla Fondazione Ordine Ingegneri Napoli (presieduta da Paola Marone). Il servizio viene prestato, a titolo volontario e con approccio interdisciplinare, in collaborazione con il Centro Formazione e Sicurezza di Napoli, l’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Napoli (presieduta da Maria Caputo), l’Associazione Nazionale Avvocati Italiani sezione di Napoli (presieduta da Camine Foreste) e la Confapi Napoli (presieduta da Raffaele Marrone).
Le FAQ verranno quindi progressivamente aggiornate.
E' possibile inviare i quesiti all’indirizzo di posta elettronica: emergenzacoronavirus@ordineingegnerinapoli.it .
La sezione informativa speciale di Ingenio Napoli che raggruppa i provvedimenti per fronteggiare l'emergenza Coronavirus è raggiungibile QUI
Da QUESTO LINK è anche possibile consultare e scaricare le FAQ messe a punto dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (in sigla Ance) di interesse per le imprese del settore costruzioni alle prese con l'emergenza epidemiologica.

Ed ecco di seguito le FAQ finora elaborate dal gruppo di lavoro multidisciplinare che l'Ordine degli ingegneri di Napoli ha chiamato a raccolta.

Quesito: Sono un ingegnere in pensione, ora libero professionista iscritto all'Inarcassa. Posso accedere al contributo di € 600,00 e/o richiedere il finanziamento di importo fino a 25.000,00 € ?
Risposta: Gli ingegneri in pensione al momento non possono richiedere l'indennità di 600,00 €. Se sono in possesso di partita iva possono, invece, richiedere il finanziamento per un importo fino a 25.000,00 €, interamente garantito dallo Stato. A questo LINK la modulistica occorrente, scaricabile anche dal tasto ROSSO "Allegato", in calce a questa nota.

Quesito: Sono un ingegnere con partita Iva e sono anche un docente scolastico e quindi iscritto alla gestione separata dell'Inps. Ho diritto al contributo di 600,00 €?
Risposta: Gli ingegneri che hanno un contratto di lavoro dipendente non possono accedere all'indennità di 600,00 €. Se sono in possesso di partita Iva possono, invece, richiedere il finanziamento fino a 25.000,00 €, interamente garantito dallo Stato. A questo LINK la modulistica occorrente.

Quesito: Sono iscritto all'Ordine dal 2019 ed ho aperto la partita iva a gennaio 2020. Posso richiedere il contributo di 600,00 € oppure il finanziamento?
Risposta: Se l'ingegnere è iscritto ad Inarcassa può richiedere l’indennità di 600,00 €, mentre non può richiedere il finanziamento, in quanto la partita Iva è stata aperta nel 2020.

Quesito: Sono un ingegnere iscritto all'Albo, ma esercito la mia professione attraverso la mia Srl unipersonale che è Società di Ingegneria iscritta ad Inarcassa. La mia società rientra nei requisiti di reddito che danno diritto al contributo di € 600,00 previsto per i professionisti?
Risposta: L’indennità può essere richiesta solo dai singoli professionisti, non dalle Società di ingegneria.

Quesito: Sono un ingegnere titolare di partita Iva, con regime “de minimis”, non iscritto a Inarcassa, ma alla gestione separata Inps. Ho anche un contratto come dipendente con copertura previdenziale INPS. Posso accedere al bonus avendo un contratto come dipendente?
Risposta: Non possono ricevere l’indennità gli ingegneri in possesso di contratto di lavoro dipendente.

Quesito: Sono un ingegnere libero professionista, che si è aggiudicato da poco una gara di progettazione esecutiva in un comune diverso da quello di residenza. Ho già firmato il contratto a mezzo firma digitale ed inviato via PEC. Avendo 60 giorni per espletare l'incarico, vorrei sapere se, in base agli ultimi decreti emanati dal governo, relativi alle attività lavorative sospese e non (l'attività codice 71.12 non è sospesa), posso eseguire un sopralluogo per iniziare il lavoro necessario. Dovrei inoltrare una richiesta all'Ufficio Tecnico e ricevere una convocazione da utilizzare durante gli spostamenti?
Risposta:
Confermiamo che l'attività codice ATECO 71.12.10 - attività degli studi di ingegneria - rientra tra quelle consentite dall'applicazione del DPCM 22 marzo 2020.
Al fine di poter procedere nello sviluppo della sua prestazione sono necessari i seguenti adempimenti:
1. effettuare richiesta alla tua stazione appaltante per la esecuzione del sopralluogo (facendo esplicito riferimento al contratto sottoscritto e alla tempistica prefissata);
2. ottenere dalla stazione appaltante l’'autorizzazione richiesta;
3. fare una comunicazione alla Prefettura di _____ (via PEC) indicando specificatamente l'amministrazione beneficiaria del servizio appaltato e l'oggetto dello stesso (ai sensi dell'articolo 1 comma d) del DPCM 22 marzo 2020). Il Prefetto può esercitare il diniego (via PEC) all'attività, ma fino a quando non perviene il suddetto diniego l'attività è legittimamente autorizzata;
4. adottare nella esecuzione del sopralluogo tutte le misure precauzionali previste dalla normativa ed in particolare quelle inerenti il rischio biologico da COVID-19;
5. nello spostamento dalla sede lavorativa al luogo di esecuzione del sopralluogo è necessario portarsi copia di tutta la documentazione prodotta ed acquisita di cui sopra, unitamente a copia del contratto.
ATTENZIONE Nel caso in cui la stazione appaltante non autorizzi il sopralluogo o la Prefettura comunichi il divieto alla esecuzione dell'attività, consigliamo di fare immediata richiesta alla stazione appaltante di sospensione dei termini contrattuali.
 
Quesito: Relativamente alla chiusura dei cantieri, vorrei sapere se, ad oggi, è possibile, in Campania, lavorare in cantieri edili e quale attività si possono svolgere.
Risposta:
1) NORMATIVE DI RIFERIMENTO IN VIGORE
L’Ordinanza della Regione Campania n.19 del 20 marzo 2020 impone la sospensione dei cantieri ove si eseguono lavori pubblici e privati fino al 3 aprile 2020, tranne che per lavori di emergenza. Il decreto nazionale 22 marzo 2020 conferma, a livello nazionale, tale disposizione. Il D.P.C.M. 1° aprile 2020 proroga fino al 13 aprile 2020 le misure per il contenimento da contagio previste dal D.P.C.M. 22 marzo 2020. La Regione Campania, tramite l’Ordinanza n.27 del 3 aprile 2020, ha prorogato fino al 13 aprile 2020 le precedenti Ordinanze compreso la n.19 relativa ai cantieri, allineandosi alla scadenza nazionale. L’ordinanza n.32 del 12/04/20 emessa dalla Regione Campania, allineandosi in tema di cantieri con le disposizioni nazionali entrate in vigore il 14/04/20 proroga fino al 3 maggio 2020 le misure restrittive per i cantieri.
2) CODICI ATECO
Con riferimento ai codici Ateco che identificano attività consentite (allegati al D.P.C.M. del 22marzo 2020)si specifica che in ogni caso, le attività produttive di cantiere per essere espletate devono essere di somma urgenza o indifferibili per finalità di pubblica utilità.
3) ADEMPIMENTI
Per lo svolgimento di attività edilizia di somma urgenza o indifferibile, in tale fase emergenziale, l'operatore economico in base art.1 comma d) deI D.P.C.M. 22 marzo 2020 inoltra richiesta, tramite pec, di autorizzazione alla Prefettura territorialmente competente. In un'ottica di snellimento procedurale la norma prevede la legittimità della prosecuzione dell'attività fino all'adozione di un'eventuale sospensione da parte della Prefettura.
4) SALUTE E SICUREZZA CANTIERI MISURE DA RISCHIO BIOLOGICO COVID 19
Nei cantieri aperti - per l’esecuzione di opere di emergenza e per la futura riapertura dei cantieri - si applica il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 nel comparto edile sottoscritto il 24 marzo. Il documento, che deriva dal Protocollo di Confindustria e recepisce aspetti sostanziali del Protocollo del MIT, è stato integrato con ulteriori elementi di dettaglio tipici del settore edile necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19. L’intesa ha validità, ai sensi e per gli effetti dei decreti governativi vigenti e futuri connessi alla pandemia Covid-19 in corso, fino alla durata della pandemia stessa. Nel comparto edile, pertanto, si adotta il suddetto Protocollo di regolamentazione, fatti salvi eventuali altri specifici protocolli di analoga efficacia, all’interno dei propri cantieri e dei luoghi di lavoro e ferme restando le norme previste dai decreti governativi, e applicano le misure di precauzione elencate nel documento, per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro nell’ambito della pandemia da COVID-19.

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