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Efficienza energetica in edilizia: dal 2012 al 2020

la normativa sull'efficienza energetica nell'edilizia dal 2012 al 2020

L’utilizzo dei calcestruzzi leggeri ed in particolare di quelli (termicamente) isolanti non può oggi giorno prescindere da valutazioni di carattere energetico. Per questo si è ritenuto utile ripercorrere con un articolo specifico quella che è stata la storia della normativa sull’efficienza energetica in Italia per arrivare agli ultimi aggiornamenti con le novità del DL 63/2013.
 
 
 
LA STORIA
In materia di efficienza energetica la Comunità Europea ha indicato ai Paesi membri la strada da percorrere con la direttiva 2002/91/CE “Rendimento energetico nell’edilizia” detta anche EPBD, ovvero Energy Performance Buildings Directive.
L’Italia ha risposto a questa chiamata a più riprese, pubblicando diversi decreti legislativi.
Il DLgs 192/2005 recepisce la Direttiva a livello nazionale ed entra in vigore l’8 ottobre 2005. Il suo contenuto viene modificato e integrato dal DLgs 311/06 che entra in vigore il 2 Febbraio 2007.
L’attuazione completa del DLgs192/05 prevede la pubblicazione di ulteriori decreti che secondo l’art.4 dello stesso devono completare il quadro sui seguenti temi:
1- i criteri di calcolo e requisiti minimi per gli impianti
2- i criteri generali di prestazione energetica per l’edilizia convenzionata, pubblica e privata
3- i requisiti professionali e di accreditamento per la certificazione
 
Il DPR 59/09, pubblicato in G.U il 10 Giugno 2009, è il primo di questi decreti in attuazione al punto 1 e 2 sopra citati. Il decreto introduce un nuovo quadro di disposizioni obbligatorie a partire dal 25 Giugno 2009 in sostituzione alle indicazioni “transitorie” dell’Allegato I del DLgs192/05.
L’obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili è normato dal DLgs n. 28 del 3 marzo 2011, entrato in vigore dal 29 marzo 2011.
Sul tema della certificazione energetica la risposta sono le Linee Guida Nazionali uscite con il DM 26/06/2009 e successive modifiche introdotte dal DL63/2013 convertito dalla Legge 90/2013 e i nuovi decreti inerenti la figura del certificatore.
 
Il DPR 59/09 riporta i limiti e le prescrizioni da rispettare in funzione delle tipologia di intervento, destinazione d’uso e zona climatica per tutte quelle Regioni che non hanno legiferato in maniera autonoma nel recepimento della Direttiva 2002/91/CE.
La tabella 1 riporta le scadenze e le date di entrata in vigore dei vari provvedimenti compreso l’ultimo DL n.63 di cui nelle pagine successive.
 
Tabella 1. Quadro temporale legislativo

QUADRO TEMPORALE LEGISLATIVO
Da:
17 gen 1991
17 ago 2005
8 ott 2005
2 feb 2007
25 giu 2009
 
29 mar 2011
 
6 giu 2013
A:
16 ago 2005
7 ott 2005
1 feb 2007
24 giu 2009
28 mar 2011
6 giu 2013
Fino ai decreti attuativi DL63/13
In vigore:
L. 10/91 e decreti attuativi
L. 10/91 + DM 178/05
DLgs 192/05
DLgs (192+311)
DLgs (192+311) +DPR 59/09
 
DLgs (192+311)
+DPR 59/09
+DLgs 28/11
 
DLgs (192+311+ DL 63/13)
+DPR 59/09
+DLgs 28/11
 
Ultime novità legislative di riferimento:
 
Pubblicato
In vigore
Documento
27 giu 2013
28 giu 2013
DPR 74/13 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del DLgs 192/05”
27 giu 2013
12 lug 2013
DPR 75/2013 “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del DLgs 192/05”
3 ago 2013
4 ago
2013
Legge 90/2013 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63”
 
Per individuare i requisiti e le regole da rispettare si deve far riferimento al testo di legge in vigore alla data di richiesta del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività per l’intervento considerato.
 
Nel caso di variante in corso d’opera la Circolare ministeriale del 23/05/06 di chiarimento al DLgs 192/05, sottolinea che:
-      una variante sostanziale in corso d’opera può essere considerata come un intervento di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di un edificio esistente, e per tanto deve essere presentata una relazione tecnica coerente con le nuove norme, ma solo relativamente a quanto sostanzialmente modificato (e se diverse rispetto a quelle in vigore alla data di richiesta di DIA - ndr.)
 
 
LE NOVITÀ COMUNITARIE
A luglio 2010 è entrata in vigore la nuova Direttiva 2010/31/UE sul rendimento energetico nell’edilizia che ha mandato in pensione la Direttiva 2002/91/CE.
L’introduzione della Direttiva 2010/31/UE ha segnato l’avvio di un nuovo iter legislativo che porterà alla pubblicazione di regolamenti nazionali e regionali sostitutivi o integrativi di quelli esistenti.
 
Le principali novità introdotte riguardano:
- Nuovi limiti in un’ottica costi/benefici (Art.4)
- Edifici a energia quasi zero (Artt. 9 e 2)
- Certificazione energetica indipendente e soggetta a controlli (Artt. 17, 18 e All. II)
 
Le nuove scadenze dettate dalla Direttiva 31/UE sono:
- 31 dicembre 2011: la Commissione adotta un sistema volontario di certificazione delle prestazioni energetiche per edifici non residenziali
- 9 luglio 2012 / 9 gennaio 2013: gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della Direttiva
- 31 dicembre 2018: gli edifici nuovi di proprietà pubblica od occupati da enti pubblici dovranno essere ad energia quasi zero
- 31 dicembre 2020: tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere ad energia quasi zero
 
IL RECEPIMENTO NAZIONALE
La risposta a tale Direttiva tarda ad arrivare e le scadenze previste per il recepimento nazionale non vengono rispettate. Nelle more comunque di ritardi anche della Commissione Europea l’Italia lavora su un Decreto che avrebbe dovuto uscire come un Testo unico e una Guida completa all’efficienza energetica degli edifici.
Questo però non è potuto succedere a causa della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate a recepire la direttiva 2010/31/UE, per evitare il prossimo aggravamento delle procedure di infrazione nei confronti dell’Italia avviate dalla Commissione europea. Questo quindi ha portato alla pubblicazione di un Decreto Legge
Il Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2013 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” entra in vigore il 6 giugno 2013 .
Tale documento è stato convertito in Legge con la Legge n.90 del 3 agosto 2013, tale ultimo documento legislativo ha apportato poi ulteriori modifiche in funzione delle osservazioni portate al DL 63/2013.
 
Il DL 4 giugno 2013, n. 63 è costituito da 22 articoli che possiamo suddividere in 5 gruppi.
1. I primi 13 articoli sono di modifica del DLgs 192/05.
2. Gli articoli 14-15-16 riguardano le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica che vengono innalzate al 65% e prorogate di 6 mesi per il privato e 1 anno per i condomini, e le detrazioni fiscali per la ristrutturazione che vengono prorogate di 6 mesi e estese all’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto dell’intervento.
3. L’art.17 riguarda modifiche al Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28.
4. Gli articoli 19 e 20 riguardano cambiamenti alla disciplina IVA su cessioni di prodotti editoriali e somministrazione di alimenti e bevande.
5. L’ articolo 21 riporta le disposizioni finanziarie e il 22 l’entrata in vigore.
 
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CHI E' ANIT

A.N.I.T. "Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e acustico" è una Associazione senza fini di lucro nata nel 1984. Obiettivi generali dell'Associazione sono la diffusione, la promozione e lo sviluppo dell'isolamento termico ed acustico nell'edilizia e nell'industria come mezzo per salvaguardare l'ambiente e il benessere delle persone.

Rientrano tra gli scopi dell’Associazione:
• stabilire un centro comune di relazione tra gli associati;
• promuovere la normativa legislativa e tecnica;
• raccogliere, verificare e diffondere le informazioni scientifiche, tecniche e statistiche relative all'isolamento termico e acustico degli edifici;
• effettuare e promuovere ricerche e studi di carattere tecnico, normativo, economico e di mercato

Fanno parte di ANIT:
• 86 Aziende produttrici di materiali e sistemi per l’isolamento termico e acustico
• 233 Soci Onorari (enti pubblici e privati, associazioni, Università, Scuole Edili, ordini professionali, ecc.)
• Professionisti del settore (1500 associati nel 2013)

L'Associazione svolge una intensa attività informativa sulle nuove normative e soluzioni tecnologiche attraverso meeting itineranti, corsi tecnici di approfondimento, la rivista neo-EUBIOS, il proprio sito internet (www.anit.it) e la Newsletter ANIT.


Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito www.anit.it


 

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