Efficienza Energetica
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Efficienza energetica: il Governo approva in via definitiva la nuova direttiva europea

Tra le novità principali: estensione dell’obbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 e impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre 2020

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Il Consiglio dei Ministri n.54 del 7 luglio 2002, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Il provvedimento si collega, tra l'altro, al recente 48/2020 del 10 giugno 2020 contenente disposizioni in materia di prestazione energetica nell'edilizia ed efficienza energetica.

Decreto efficienza energetica: i paletti principali

Il decreto, tra l’altro:

  • estende l’obbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030;
  • prevede che gli obiettivi di risparmio energetico siano raggiunti tramite regimi obbligatori di efficienza energetica e misure alternative;
  • estende lo stanziamento di risorse del Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) fino al 2030, incrementando da 30 a 50 milioni annui la quota derivante dai proventi delle aste CO2;
  • integra le prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, prevedendo l’impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre 2020.

Risparmio energetico

Al fine di potenziare la capacità di risparmio energetico italiana, il testo prevede, inoltre:

  • la realizzazione di un sistema informatico per la gestione dei progetti;
  • la ridefinizione dell’attività di monitoraggio dei consumi annui delle Pubblica Amministrazione, sfruttando il Sistema Informativo Integrato;
  • l’eliminazione dell’esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001, in quanto non rilevanti ai fini energetica e l’introduzione di sanzioni in caso di inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi energetiche e in caso di mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse;
  • la ridefinizione e il rinnovo fino al 2030, con un incremento della dotazione, del Piano di informazione e formazione per l’efficienza energetica;
  • la possibilità di concedere finanziamenti a fondo perduto nell’ambito del Fondo nazionale per l’efficienza energetica.

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