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Efficienza energetica e immobili: le novità della legge di Stabilità 2017

Con la Legge 232/2016, pubblicata sulla G.U. n. 297/2016 (cd. “legge di Stabilità 2017”), sono state prorogate le agevolazioni fiscali previste per gli interventi di efficientamento energetico relativi agli immobili e, in alcuni casi, sono state introdotte – sempre in ambito energetico – alcune vere e proprie nuove detrazioni.

Con la Legge 232/2016, pubblicata sulla G.U. n. 297/2016 (cd. “legge di Stabilità 2017”), sono state prorogate le agevolazioni fiscali previste per gli interventi di efficientamento energetico relativi agli immobili e, in alcuni casi, sono state introdotte – sempre in ambito energetico – alcune vere e proprie nuove detrazioni.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e cosa cambia a partire dal 1° gennaio 2017.
 
Va innanzitutto segnalato che, in linea generale, l’agevolazione fiscale prevista per gli interventi di efficientamento energetico operati sugli immobili è stata prorogata, sempre nella misura del 65%, fino al 31 dicembre 2017 (articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1), L. n.232/2016).
Più precisamente, secondo la nuova normativa sono da considerarsi agevolate le spese in esame a condizione che siano sostenute nel periodo che intercorre dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017.
 
Al riguardo, va evidenziato che ciò che rileva ai fini dell’agevolazione in questione non è la data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono; infatti, per le persone fisiche, i liberi professionisti e gli enti non commerciali occorrerà fare riferimento alla data dell’effettivo pagamento delle fatture (criterio di cassa) mentre, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, rileverà la data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dal momento di pagamento delle fatture (criterio di competenza).
 
La proroga al 31 dicembre 2017 interessa anche le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al D.Lgs. n. 311/2006, sostenute dal 1° gennaio 2015 sino a fine 2017, per un valore massimo di detrazione di euro 60.000.
È stata inoltre prorogata fino al 31 dicembre 2021, sempre nella misura del 65%, la detrazione per efficienza energetica relativa agli interventi che interessano le parti comuni degli edifici condominiali (articoli 1117 e 1117-bis cod. civ.) o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio (articolo 1, comma 2, lett. a), n. 2), L. n. 232/2016).
 
Con riferimento alla tipologia di interventi di risparmio energetico da ultimo citati, viene infine riproposto il meccanismo, già previsto per il 2016, per il recupero della detrazione per risparmio energetico a favore dei soggetti c.d. “incapienti” ovvero coloro che, rientrando nella c.d. “no tax area”, non hanno modo di beneficiare del risparmio fiscale non avendo alcuna imposta netta su cui far impattare la detrazione. Per costoro viene prevista la possibilità di optare per la cessione della detrazione a favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi di efficientamento energetico condominiale, con modalità che saranno da definire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Si segnala che, relativamente agli interventi del 2016, tale attuazione era arrivata con l’adozione – da parte dell’Agenzia delle Entrate – del provvedimento datato 22 marzo 2016.
 
La vera novità del 2017 in campo di agevolazioni fiscali e risparmio energetico consiste nell’introduzione di incentivi più consistenti per la riqualificazione energetica delle parti comuni dei condomini: vengono infatti previsti dei recuperi di imposta in misura superiore alla misura standard del 65% e, inoltre, viene introdotta la possibilità, per ciascun condomino, di cedere il proprio bonus ai fornitori che hanno realizzato i lavori.
Vediamo in cosa consiste l’agevolazione per risparmio energetico “potenziata”.
 
Trattasi di una detrazione incrementata al 70% o al 75% (articolo 1, comma 2, lett. a), n. 3), L. n. 232/2016) al ricorrere delle condizioni di seguito riepilogate.
In particolare, viene previsto che per le spese sostenute nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetta con l’aliquota del 70%, in luogo dell’ordinaria del 65%, a condizione che l’intervento interessi l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (come, ad esempio, nel caso in cui l’edificio venga dotato del “cappotto termico”).

La detrazione viene invece incrementata al 75% (in luogo del 65%) per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali, finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. 26 giugno 2015

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