Data Pubblicazione:

Efficienza energetica e fonti rinnovabili: a che punto siamo

Linee generali per regolamentare le modalità di progettazione, realizzazione e certificazione dei sistemi edificio-impianto

Il panorama normativo/legislativo si è molto modificato negli ultimi anni, con l’emanazione prima del Decreto Legislativo n. 192 del 2005, come recepimento italiano della Direttiva Europea 2002/91/CE sull’efficienza energetica nell’edilizia, poi con la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2009 , decreto attuativo del D.Lgs. n.192, che sancisce la fine del regime transitorio imposto da quest’ultimo. A tal fine il D.Lgs. n. 192 si preoccupa di definire le linee generali per regolamentare, da una parte, le modalità di progettazione, realizzazione e certificazione dei sistemi edificio-impianto, dall’altra, le procedure di gestione e manutenzione degli impianti, demandando a successivi decreti ministeriali l’attuazione vera e propria della Direttiva europea.
Tale Decreto di fatto riprende i principi già espressi dalla Legge 10/91, recante “Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, relativamente agli obblighi concernenti gli edifici e i loro impianti e, dal suo decreto attuativo, il DPR 412 del 26 agosto 1993, “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, legge 9 gennaio 1991, n. 10”. Rispetto a questi si fa contemporaneamente almeno un passo avanti e uno indietro.
Il passo avanti è rappresentato dal fatto che richiama esplicitamente, come oggetto dell’attenzione per il risparmio energetico, la climatizzazione estiva; il passo indietro è, invece, l’assenza esplicita di un riferimento alle condizioni ambientali interne, che si ritiene siano da mantenere nei nostri edifici. Non ha infatti molto senso oggi normare il risparmio energetico prescindendo da una precisa definizione di benessere termoigrometrico e di qualità dell’aria, che potrà chiamarsi sinteticamente benessere ambientale.
Gli edifici e i sistemi impiantistici (sistema edificio-impianto) hanno, infatti, il compito di creare ambienti in cui le persone godano di condizioni ambientali favorevoli per la loro salute e per il loro benessere e, nel caso di ambienti destinati ad attività lavorative e commerciali, in grado di favorire la produttività.
Lo scenario in cui si inseriscono, quindi, la direttiva e il suo recepimento con il D.Lgs. 192/2005 è uno scenario fortemente modificato rispetto a quello del 1991 (Legge 10/91) ed è caratterizzato da “emergenze” cui bisogna dare risposte: costi dell’energia sempre crescenti, un carico sulle reti (elettrica e gas) che mette in crisi gli approvvigionamenti di potenza, problematiche ambientali su scala locale e su scala globale.
Le strategie perseguibili devono, da una parte, tenere conto delle esigenze crescenti, dall’altra confrontarsi con questo scenario energetico sempre più complesso e ineluttabile. Limitatamente al sistema edificio-impianti la strategia per ridurre i consumi energetici e, contestualmente, rispondere alla richiesta di maggior benessere ambientale, viaggia su tre binari paralleli:
– ridurre, a parità di benessere ambientale richiesto, i carichi termici degli edifici;
– applicare, negli impianti tecnologici a servizio del benessere ambientale, le tecnologie più efficienti;
– progettare i sistemi edificio-impianti realmente come sistemi integrati, sfruttando al massimo le possibili sinergie.
Per fare tutto ciò è evidente che tutti gli attori che si muovono su tale scena devono dotarsi degli strumenti necessari, adeguati per affrontare questa sfida tecnologica, economica e sociale. Vi è, quindi, un problema culturale: si deve passare dall’edificio e dall’impianto, visti come due corpi separati, all’unico obiettivo del sistema integrato edificio-impianto.
Vi è un problema di regole: le “leggi” europee (la direttiva), le leggi nazionali (Legge 10/91, DPR 412/93, D.Lgs. 192/05 e D.Lgs 311/06, D.Lgs. 115/08, DPR 59/09) e i regolamenti locali (leggi regionali e provinciali), la certificazione energetica (cogente), l’efficacia dei controlli.
Il panorama legislativo italiano, concernente il recepimento della Direttiva Europea, è però alquanto più complesso di quanto non sembri. Infatti, come conseguenza della devolution in atto, le Regioni e le Province autonome hanno acquisito autonomia legislativa in materia di energia e alcune di loro hanno già provveduto o stanno provvedendo, come consente la stessa direttiva, a un suo recepimento diretto .
Il D.Lgs 31/03/1998 N. 112 (Legge Bassanini) al Capo V con l’art. 30 “Conferimento di funzioni alle Regioni” ha trasferito alle Regioni i compiti previsti dagli articoli 12, 14 e 30 (Certificazione energetica) della legge 10/91, fatta salva la funzione d'indirizzo allo Stato ai sensi dell'articolo 8 legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo poi abrogato dal D.Lgs. 192/05. Successivamente la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione“ modifica l’art. 117.nel seguente modo “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” – omissis – “La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.” L’energia non è indicata tra le materie di legislazione esclusiva dello stato. L’energia viene considerata infatti “materia concorrente” (cioè, fatti salvi i principi generali, di materia dello Stato, sono le Regioni a dover disporre i principi attuativi, ... cioè “legiferare per attuare”) solo relativamente a “(...), produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (...)”. Gli usi finali sono di competenza delle Regioni.
Di contro, lo Stato è autorizzato, non dall’ Art. 117 della Costituzione, ma dall’articolo 16, comma 3 della legge 4 febbraio 2005 n. 11, a legiferare su materie di competenza delle Regioni solo in modo transitorio “al fine di porre rimedio all’eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie”, ad esempio il recepimento delle direttive sull’efficienza energetica degli edifici, materia di competenza delle Regioni.