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Edilizia scolastica e sicurezza scuole: riepilogo fondi, stanziamenti e agevolazioni negli ultimi provvedimenti

Il decreto-legge Coronavirus, il Cura Italia e il DL Rilancio contengono svariate misure di interesse per l'edilizia scolastica. Da sottolineare anche il Piano Scuola del MIUR con oltre 400 milioni per la banda ultralarga

Il Decreto Cura Italia e il Decreto Rilancio contengono svariate misure di interesse per l'edilizia scolastica. Da sottolineare anche il Piano Scuola del MIUR con oltre 400 milioni per la banda ultralarga

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Gli interventi per l'edilizia scolastica 'figli' del Covid-19: Cura Italia, Piano Scuola e DL Rilancio

La sicurezza delle scuole è stata senz'altro al centro degli svariati provvedimenti dell'emergenza Coronavirus che si sono succeduti dall'inizio della 'pandemia'. Facciamo chiarezza elencando, nello specifico, quali sono le nuove misure a supporto della sicurezza delle scuole e che, ovviamente, coinvolgono tutti i professionisti tecnici.

Decreto Legge 6/2020 (convertito in legge 13/2020) e vari DPCM: l'origine di tutto

Il DL 6/2020 (convertito in legge 13/2020), allo scopo di evitare la diffusione del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risultava positiva almeno una persona per la quale non si conosceva la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi era un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del virus, aveva previsto la possibilità di sospensione, con DPCM, del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione (art. 1, co. 2, lett. d)).

A seguire, erano intervenuti vari DPCM che avevano progressivamente dettagliato ed esteso, in termini temporali e territoriali, tali previsioni.

Successivamente, il DL 19/2020 ha disposto che, su specifiche parti o, occorrendo, su tutto il territorio nazionale, può essere disposta, con DPCM, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020), e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento, ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus, la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado. Da qui sono seguiti svariati DPCM, ultimo dei quali il DPCM 17 maggio 2020 che, attuando proprio il DL 19/2020 e il nuovissimo DL 33/2020, ha confermato sino al 3 giugno 2020 la sospensione di tutte le attività didattiche.

Cura Italia: 43,5 milioni per le scuole

Il DL Cura Italia (18/2020), convertito con legge 27/2020, all'art. 77 ha autorizzato la spesa di € 43,5 mln nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personale.

In attuazione, è intervenuto il DM 26 marzo 2020, n. 186 che, anzitutto, ha destinato le risorse a tutte le scuole (e non solo a quelle pubbliche) del sistema nazionale di istruzione. Ha, poi, precisato che le stesse sono riferite al "Fondo per il funzionamento finalizzato alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici" e sono determinate, per ogni scuola, sulla base di criteri che tengono conto della tipologia dell'istituzione scolastica, della consistenza numerica degli alunni, della consistenza numerica del personale scolastico secondo i parametri unitari (in euro) riportati nelle allegate Tabelle 1 e 2 - Quadro A, B, C e D.

In ogni caso è assicurato un finanziamento pari alla soglia minima di € 500 per ogni scuola.

Le risorse destinate alle scuole paritarie sono assegnate agli uffici periferici del Ministero per la conseguente erogazione alle stesse, secondo le procedure previste dalla normativa vigente. Entro 3 mesi dalla data di efficacia del decreto, è predisposta una relazione di monitoraggio.

Le istruzioni operative per l'applicazione dell'art. 77 del D.L. 18/2020 sono state fornite con note del MIUR prot. n. 562 e prot. n. 563 – quest'ultima specificamente rivolta alle scuole paritarie – del 28 marzo 2020.

Piano Scuola: oltre 400 milioni per banda larga

In data 5 maggio la ministra Azzolina ha ufficializzatol'approvazione del Piano Scuola da 400 milioni di euro per potenziare la connettività delle scuole portando negli istituti la banda ultralarga.

L'obiettivo del Piano è garantire rapidamente una connessione veloce (velocità a 1 Gbit con 100 Mbits di banda garantita) all'81,4% dei plessi scolastici, quelli del primo e secondo ciclo, per un totale di 32.213 edifici. Previsti anche voucher per le famiglie: fino a 500 euro, in base all'Isee, per connessioni veloci, pc e tablet.

"L'approvazione del Piano rappresenta un'importante accelerazione - ha sottolineato la Ministra Azzolina -. Abbiamo aumentato gli investimenti previsti portandoli dagli iniziali 200 milioni a oltre 400. Li abbiamo raddoppiati. Con i fondi aggiuntivi delle Regioni e altre economie di spesa puntiamo a raggiungere progressivamente il 100% degli edifici scolastici. Ringrazio il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, la Sottosegretaria al Mise, Mirella Liuzzi, e la Ministra per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, per la collaborazione e per aver messo la scuola al centro delle attività del Comitato, recuperando velocemente ritardi che si sono accumulati nel corso degli anni. Ringrazio poi le Regioni che gestiranno queste risorse e lavoreranno con noi per attuare il Piano. Vogliamo digitalizzare la scuola e farlo in fretta".

I 400.430.897 euro del Piano Scuola serviranno per coprire i costi strutturali per portare la banda ultralarga nelle istituzioni scolastiche e per coprire i costi di connettività per 5 anni.

I voucher per le famiglie saranno, invece, di due tipologie: un contributo massimo da 200 euro per connessioni veloci e un contributo massimo da 500 euro (per Isee, Indicatori della situazione economica equivalente sotto i 20mila euro) per connessioni veloci e per l'acquisto di tablet e pc.

Decreto Rilancio: altri 331 milioni e varie semplificazioni

Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche (art.123)

La norma proroga, per l’anno 2020, taluni dei termini indicati dall’art.30, comma 14-ter del decreto-legge 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 58/2019 (cd. Decreto Crescita) per la stabilizzazione dei contribuiti a favore dei comuni per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.

La disposizione vigente prevede, a regime, che il comune beneficiario del contributo sia tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ogni anno e che entro il 15 giugno esso possa essere revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministro dell’interno, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione o di parziale utilizzo dello stesso e possa essere destinato, con lo stesso decreto, ad altri comuni che a loro volta sono tenuti ad iniziare l’esecuzione entro il 15 ottobre di ciascun anno.

L’intervento è necessario in quanto, le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 adottate dal Governo potrebbero non consentire ai Comuni il rispetto del termine prossimo del 15 maggio per l’inizio dell’esecuzione dei lavori, con conseguente rischio di perdita degli stessi contributi assegnati per le finalità dell’articolo 14-ter.

Pertanto si interviene, con disposizione in deroga, prevedendo, per l’anno 2020, il differimento:

  • dei termini indicati per l’inizio dell’esecuzione dei lavori (dal 15 maggio al 15 luglio);
  • di quelli relativi all’adozione del decreto del Ministro dell’interno per la revoca in tutto o in parte dei contributi e loro assegnazione ad altri enti (dal 15 giugno al 30 agosto);
  • di quelli richiesti a tali ultimi beneficiari per l’avvio dei propri lavori (dal 15 ottobre al 15 novembre).

Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 (art.222)

La disposizione è diretta a sostenere e contribuire alla ripresa dell’attività scolastica in presenza in condizioni di sicurezza. Per questo, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all’art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 viene incrementato, per l’anno 2020, di un importo di 331 milioni di euro.

Il comma 2 specifica per quali tipologie di interventi, le istituzioni scolastiche statali, possono disporre dell’incremento del fondo per il funzionamento. Tra queste, anche l'adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, ritinteggiatura e decoro della scuola e di miglioramento degli spazi verdi, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura informatica.

Edilizia scolastica (art.223)

  • semplificazione delle procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI a valere sulla programmazione triennale nazionale. La norma prevede, infatti, che tutte le eventuali variazioni ai singoli interventi siano disposte, invece che con decreto interministeriale, con il solo decreto del Ministro dell’istruzione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze per eventuali profili di carattere finanziario;
  • possibilità di concedere anticipazioni agli enti locali anche nell’ambito della procedura dei c.d. Mutui BEI, per garantire in questa delicata fase emergenziale la liquidità necessaria sia agli enti locali sia alle imprese;
  • semplificazione della procedura di scuole innovative, consentendo agli enti locali, destinatari del finanziamento rientrante nel programma di investimento di cui all’articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107 di utilizzare le risorse derivanti dall’alienazione delle aree per sostenere le spese necessarie non solo per la progettazione della scuola, ma anche per eventuali interventi di completamento;
  • semplificazione delle procedure di pagamento in favore degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19. Infatti, si prevede che per tutta la durata dell’emergenza gli enti locali siano autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto;
  • semplificazione procedurale per consentire l’immediata conclusione delle procedure di adozione degli atti e dei decreti assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica

Le principali linee di finanziamento per l'edilizia scolastica

  • Fondo unico per l'edilizia scolastica: istituito nello stato di previsione del MIUR (cap. 7105) dal D.L. 179/2012 (L. 221/2012: art. 11, co. 4-sexies). Da ultimo, il D.L. 124/2019 (L. 157/2019: art. 58-octies) ha previsto l'istituzione di un'apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica, le cui risorse – pari a € 5 mln per il 2019 e a € 10 mln annui dal 2020 al 2025 – sono destinate a finanziare le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, incluse quelle emerse a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 (per le zone 3 e 4) e dell'art. 20-bis del D.L. 8/2017 (L. 45/2017) (per le zone 1 e 2) (v. par. Le risorse per gli edifici scolastici delle zone colpite da eventi sismici). Le disposizioni attuative, incluse le modalità di accesso alle risorse e le priorità degli interventi, devono essere stabilite con decreto (ora, a seguito del D.L. 1/2020-L. 12/2020) del Ministro dell'istruzione che sarebbe dovuto essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sentiti i competenti dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • Fondo "Asili nido e scuole dell'infanzia": la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019 : art. 1, co. 59-61) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo "Asili nido e scuole dell'infanzia", con una dotazione di € 100 mln annui dal 2021 al 2023 ed € 200 mln annui dal 2024 al 2034. Il fondo è destinato a finanziare interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, con priorità per quelli localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane.
  • Fondo infrastrutture: la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016: art. 1, co. 140), nell'istituire nello stato di previsione del MEF, fino al 2032, un nuovo Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, ha inserito fra le finalità dello stesso gli interventi in materia di edilizia pubblica, compresa quella scolastica e di prevenzione del rischio sismico. In seguito, il D.L. 50/2017 (L. 96/2017: art. 25, co. 1) ha disposto che una specifica quota del Fondo, per un importo pari a € 64 mln per il 2017, € 118 mln per il 2018, € 80 mln per il 2019 ed € 44,1 mln per il 2020 è attribuita dall'allora MIUR alle province e alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica (contestualmente riducendo l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo). Tali risorse possono essere destinate anche all'attuazione degli interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero (ora, a seguito del D.L. 1/2020-L. 12/2020) dell'istruzione e al MEF. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo. Successivamente, la L. di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, co. 1072), rifinanziando il Fondo fino al 2033, ha confermato l'inclusione dell'edilizia pubblica, compresa quella scolastica, e della prevenzione del rischio sismico nei settori di spesa fra cui ripartire le risorse;
  • Fondi investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato: la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018, art. 1, co. 95, 96 e 98) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo - con una dotazione di € 740 mln per il 2019, € 1.260 mln per il 2020, € 1.600 mln per il 2021, € 3.250 mln per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, € 3.300 mln per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 ed € 3.400 mln per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033 - finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, disponendo che al suo riparto si provvede con uno o più DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza;
  • Mutui BEI: Il D.L. 86/2018 (L. 97/2018: art. 4, co. 3- quinquies) ha esteso la possibilità, per le regioni, prevista dal D.L. 104/2013 ( L. 128/2013: art. 10), di stipulare i mutui trentennali, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con (fra gli altri) la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti, anche per gli interventi inclusi nelle programmazioni triennali successive a quella del triennio 2015-2017.

I più recenti interventi in materia di edilizia scolastica

  • Semplificazione di procedure: la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019 : art. 1, co. 259) ha previsto che, per accelerare la progettazione di edifici scolastici, per il periodo 2020-2023 gli incarichi di progettazione e connessi sono affidati secondo le procedure di affidamento diretto previste dal codice dei contratti pubblici, fino alle soglie comunitarie previste per le forniture e i servizi. Inoltre, ha previsto (art. 1, co. 260) che i pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro 30 giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Decorso inutilmente tale termine, gli stessi si intendono acquisiti con esito positivo.
  • Contributi a province e comuni: la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha previsto:
    • la destinazione ai comuni di contributi per gli anni dal 2020 al 2024, nel limite complessivo di € 500 milioni annui, finalizzati anche a interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole (art. 1, co. 29, lett. b), e fino al co. 37);
    • la destinazione agli enti locali (dunque, comuni e province) di contributi per gli anni dal 2020 al 2034, nel limite di € 85 mln per il 2020, € 128 mln per il 2021, € 170 mln per il 2022 ed € 200 mln per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi finalizzati anche a messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole (art. 1, co. 51-58).
  • Piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio delle scuole: il DL 59/2019 (L. 81/2019: art. 4-bis) ha previsto la definizione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza unificata, di un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, stabilendo che all'attuazione del piano si provvede, nei limiti di € 25 mln per il 2019, € 25 mln per il 2020 ed € 48 mln per il 2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il DPCM che ripartisce le risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese istituito dalla L. di bilancio 2019 (L.145/2018: art. 1, co. 95 e 98). Nelle more dell'attuazione del piano straordinario, lo stesso D.L. 59/2019 ha differito (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2021 il termine di adeguamento dei medesimi edifici alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto Ha, infine, previsto che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro (ora, a seguito del D.l. 1/2020-L. 12/2020) dell'istruzione, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento e, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021, sono definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive;
  • Piano nazionale di efficientamento energetico delle scuole: la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019 : art. 1, co. 263 e 264) ha previsto che con decreto del Ministro (ora, a seguito del D.L. 1/2020-L. 12/2020) dell'istruzione è definito un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale. Gli edifici devono essere individuati anche in base a criteri che tengano conto del consumo energetico, della stima del risparmio energetico e della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori, nonché della popolazione scolastica presente e dell'ampiezza. Ai relativi oneri, pari ad € 40 mln, si provvede utilizzando quota parte delle risorse provenienti dal Fondo infrastrutture (art. 1, co. 1072, L. 205/2017) assegnate al MIUR con DPCM 28 novembre 2018, nella misura di € 20 mln per ciascuno degli anni 2022 e 2023. L'attuazione avviene con il supporto della Banca europea degli investimenti, anche attraverso la costituzione di Energy Service Company (ESCo);
  • Piano straordinario per le verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico: con DM 734 dell'8 agosto 2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha destinato € 40 mln relativi all'annualità 2020, provenienti dal Fondo unico per l'edilizia scolastica (cap.7105/pg 9) al finanziamento di un Piano straordinario per le verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Il DM ha previsto che le risorse sono assegnate direttamente agli enti locali proprietari e/o gestori di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, sulla base di un avviso pubblico della Direzione generale competente del MIUR, da emanare entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto. Ha, altresì, destinato € 25,9 mln (di cui, € 15,9 mln provenienti dal medesimo pg, per l'annualità 2020, ed € 10 mln a valere sullo stesso cap, 7105/pg 8, per l'annualità 2020), ad interventi urgenti che si dovessero rendere necessari a seguito delle verifiche sui solai e sui controsoffitti. Gli interventi da finanziare con tali, ulteriori, risorse sono individuati sulla base di criteri da definire con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
  • Risorse per gli edifici scolastici delle zone colpite da eventi sismici: con DM 427 del 21 maggio 2019 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha destinato € 120 mln relativi all'annualità 2020, provenienti dal Fondo unico per l'edilizia scolastica (cap. 7105/pg 8) a interventi di messa in sicurezza, adeguamento sismico e/o nuova costruzione di edifici scolastici ricadenti in zone sismiche 1 e 2 delle quattro regioni colpite dal sisma 2016-2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), non già inseriti in piani di ricostruzione del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione. E' stata prevista priorità agli esiti delle verifiche di vulnerabilità sismica svolte ai sensi del D.L. 8/2017 (L. 45/2017: art. 20-bis);
  • Scuole innovative e Poli per l'infanzia innovativi: la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019: art. 1, co. 261 e 262) ha previsto che le eventuali economie non assegnate relative alle risorse INAIL destinate alla costruzione delle scuole innovative previste dalla L. 107/2015 (art. 1, co. 153 e 154), possono essere destinate, su segnalazione dello stesso INAIL, alla costruzione delle stesse scuole, nonché a progetti finanziati solo parzialmente con le risorse attribuite alle singole regioni in attuazione della richiamata normativa, ovvero a eventuali progetti di realizzazione di poli per l'infanzia presenti in graduatoria e non interamente finanziati. In precedenza, il D.L. 109/2018 (L. 130/2018: art. 42-bis, co. 2 e 4) ha autorizzato la spesa di € 9 mln per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per la progettazione delle stesse scuole innovative previste dalla L. 107/2015. Le risorse destinate alla progettazione sono anticipate agli enti locali per stati di avanzamento dei livelli di progettazione e poi scomputate dall'INAIL all'atto della quantificazione dell'importo dovuto agli enti locali per l'acquisizione delle aree oggetto di intervento. Inoltre, ha autorizzato (art. 42-bis, co. 3 e 4) la spesa di € 4,5 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la progettazione dei Poli per l'infanzia innovativi previsti dal d.lgs. 65/2017. Anche in questo caso, le risorse sono anticipate agli enti locali per stati di avanzamento dei livelli di progettazione e poi scomputate dall'INAIL all'atto della quantificazione dell'importo dovuto agli enti locali per l'acquisizione delle aree oggetto di intervento. Infine, ha eliminato (art. 42-bis, co. 5) la previsione in base alla quale ogni regione doveva selezionare da 1 a 3 interventi relativi alla costruzione di Poli per l'infanzia innovativi. Pertanto, non si prevede più un numero minimo e un numero massimo di interventi per regione. A sua volta, il D.L. 86/2018 (L. 97/2018: art. 4, co. 3-ter) ha soppresso, nell'ambito della procedura per l'individuazione degli interventi da finanziare per la costruzione di scuole innovative e di Poli per l'infanzia innovativi, lo specifico concorso che doveva essere indetto dal MIUR, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni. Questa previsione riguarda, dunque, anche la prosecuzione del programma di costruzione di scuole innovative nelle aree interne del Paese.