Edilizia: non basta la semplice pendenza del procedimento di rilascio del permesso di costruire
La semplice pendenza del procedimento di rilascio della concessione edilizia non è circostanza idonea a fondare un’aspettativa qualificata,
La semplice pendenza del procedimento di rilascio della concessione edilizia non è circostanza idonea a fondare un’aspettativa qualificata, posto che l’eventuale contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire (e prima di concessione edilizia) con lo strumento urbanistico adottato determina ex lege l’obbligo di sospendere ogni determinazione per periodo non eccedente tre anni dall’adozione del piano o cinque anni se trasmesso entro un anno ai fini dell’approvazione da parte dell’amministrazione competente, onde evitare che gli obiettivi perseguiti dal nuovo disegno programmatorio restino pregiudicati (cfr. tra le tante Cons. Stato, Sez. IV,9 ottobre 2012, n. 5257).
E’ noto, invece, che una aspettativa di tal genere, tale da restringere l’ampia discrezionalità relativa alla programmazione urbanistica e l’assunzione di scelte diverse quanto alla qualificazione e tipizzazione delle zone e/o alla loro suscettività edificatoria, e da imporre quindi una specifica motivazione, può ricollegarsi solo all’esistenza di un piano attuativo approvato e convenzionato, ad un permesso di costruire già rilasciato, ad un giudicato favorevole di annullamento di diniego del titolo edilizio o dichiarativo dell’obbligo del suo rilascio, perché in generale le osservazioni presentate dai privati in sede di pianificazione urbanistica rappresentano semplici apporti collaborativi (secondo giurisprudenza più che consolidata: cfr. tra le tante Cons. Stato, Sez. VI, 4 novembre 2013, n. 5292 e le più risalenti Sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1477 e 3 novembre 2008, n. 5478).
Né nella richiesta di integrazioni documentali logiche e pertinenti, e nei correlati tempi della loro acquisizione può cogliersi evidenza del denunciato intento sviato di ricondurre la domanda sotto l’imperio del regime di salvaguardia.
Fonte e accesso al provvedimento: Gazzetta Amministrativa
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