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Edifici scolastici: piano da 1.7 miliardi di euro in Gazzetta Ufficiale. I dettagli

Fondi per edilizia scolastica: entro il 2 agosto 2018 le Regioni devono trasmettere i piani al Miur che selezionerà gli interventi da finanziare con mutui BEI

Il decreto del MIUR del 3 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.78 del 4 aprile, regola la Programmazione Unica Triennale di edilizia scolastica. Le Regioni interessate sono autorizzate a stipulare appositi mutui con oneri di ammortamenti a carico dello Stato.

Nel decreto sono fissati i criteri e le priorità che governeranno la formazione della programmazione nazionale di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020. Tale programmazione può per ora contare su un totale di 1,7 miliardi di euro, così suddivisi: 900 milioni per il 2018 e 2019 e 700 milioni per il 2020 per interventi di edilizia scolastica, ricostruzione post-sisma e prevenzione del rischio sismico.

I fondi sono disponibili grazie ad apposita intesa siglata con la Banca europea degli investimenti (BEI), che permetterà alle Regioni di stipulare mutui con oneri a carico dello Stato. Sulla base del Protocollo di intesa, la BEI potrà stanziare fino a 1,3 miliardi di euro - cui si aggiungono 400 milioni residui della programmazione precedente - per finanziare gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza delle scuole italiane. 

Cassa Depositi e Prestiti utilizzerà queste risorse per la concessione di finanziamenti alle Regioni destinati alla realizzazione degli interventi attivati da comuni, province e città metropolitane, individuati sulla base di graduatorie di priorità predisposte dalle Regioni stesse.

Priorità

Le regioni, nella definizione dei loro piani regionali diano priorità a:

  • interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente;
  • interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture;
  • interventi per l'adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica statica e dinamica dell'edificio;
  • ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche.

Nell'ambito delle priorità di intervento, le Regioni individuano gli enti beneficiari tenendo conto:

  • a) della necessità di interventi relativi agli edifici scolastici di secondo grado e del numero degli studenti del secondo ciclo di istruzione sul totale degli alunni iscritti sul territorio regionale;
  • b) del livello di progettazione;
  • c) del completamento dei lavori già iniziati e non completati per mancanza di finanziamento misurato attraverso il rapporto fra il costo dell’intervento di completamento e il costo degli interventi già sostenuti;
  • d) della maggiore popolazione scolastica beneficiaria dell’intervento;
  • e) della valutazione della sostenibilità del progetto;
  • f) della dismissione di edifici scolastici in locazione passiva ovvero attuazione di piani di razionalizzazione della rete scolastica, formalmente approvati dall'ente per l'ottimizzazione e la riorganizzazione del servizio;
  • g) ulteriori criteri definiti a livello regionale sulla base di specificità territoriali.

Tempistiche

  • entro 120 giorni dalla pubblicazione in GU del decreto interministeriale saranno trasmessi ai MIUR i Piani Regionali. Pertanto gli enti locali devono tenersi pronti: i bandi Regionali saranno pubblicati nei prossimi mesi;
  • entro 60 giorni dalla trasmissione delle Regioni, il MIUR predisporrà la Programmazione Nazionale 2018-2020;
  • gli enti locali dovranno pervenire alle aggiudicazioni provvisorie entro 365 giorni dalla pubblicazione in GU del decreto di autorizzazione all'utilizzo delle risorse.

Interventi non finanziabili

Non sono invece ammessi a finanziamento:

  • a) gli interventi relativi ad edifici, ricadenti nelle zone 1 e 2 di elevato rischio sismico, per i quali l'ente non si sia impegnato ad effettuare la verifica di vulnerabilità sismica entro i termini previsti dall'art. 20-bis, comma 4, del decreto-legge 8/2017 e comunque non oltre la data del decreto di autorizzazione di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto;
  • b) interventi che prevedano esclusivamente la sistemazione a verde e l'arredo urbano delle aree di pertinenza.