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Edifici con vincoli storico-artistici: in primis bisogna tutelare il bene rispetto alla funzionalità

Quando si interviene su fabbricati vincolati, prima della funzionalità di destinazione (scuola, ospedale, museo) si deve tutelare il bene. Anac risponde con delibera n.26 del 11/01/23 riguardo anche l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi a queste tipologie di edifici, affermando che bisogna dare priorità prima alle categorie con maggiore complessità.

Ristrutturare edifici con vincoli storico-culturale: in primis la tutela del bene

Nel caso di ristrutturazione di edifici sottoposti a vincolo storico-artistico, prima della funzionalità di destinazione (scuola, ospedale, museo) va tenuto conto della tutela del bene, che è prioritaria rispetto all’utilizzo funzionale.

Gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione su edifici e manufatti di interesse storico-artistico, infatti, presentano un maggiore grado di complessità, che determina un importo a base di gara più elevato.

Inoltre, l’affidamento e esecuzione di servizi di ingegneria e architettura in tali casi richiedono il rispetto della normativa speciale posta dal Codice dei bene culturali e del paesaggio, e delle disposizioni speciali previste dal Codice degli Appalti.

Edifici con vincoli: affidamenti di servizi di ingegneria e architettura con maggiore grado di complessità

ANAC rispondendo ad una richiesta di parere avanzata dall’Oice, che chiedeva come operare la corretta individuazione della destinazione funzionale delle opere nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi a edifici destinati a utilizzi pratici come scuole e ospedali, ma all’interno di strutture storiche.

Con la delibera N. 26 dell’11 gennaio 2023, Anac ha messo in chiaro che l’affidamento di tali servizi di ingegneria e architettura relativi a edifici astrattamente riconducibili a più destinazioni funzionali deve avvenire prendendo in considerazione la categoria con maggiore complessità. E nel caso di beni sottoposti a tutela (decreto legislativo N.42/2004), questa è l’elemento prevalente, anche rispetto alla destinazione finale dell’edificio. La certificazione dei servizi deve pertanto compatibile con la categoria di opere individuate nel bando di gara.


*DELIBERA N. 26 dell’11 gennaio 2023 NELLA SEZIONE ALLEGATI

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