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Edifici ante 1967: le prove sulla datazione delle opere sono a carico del privato

L'onere della prova dell'epoca di ultimazione di opere edilizie, allo scopo di dimostrare che esse rientrino fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis e quindi realizzate legittimamente senza titolo, incombe sul privato a ciò interessato.

Per dimostrare la datazione di un abuso edilizio risalente nel tempo e quindi 'legittimo' anche senza titolo abilitativo, servono prove concrete che devono essere presentate dal privato.

Lo ribadisce il TAR Lazio nella sentenza 11784/2024 del 10 giugno, inerente il ricorso contro un'ordinanza di demolizione per alcune opere abusive con destinazione abitativa.

 

Opere risalenti nel tempo (pre-1967): il ricorso

Secondo i ricorrenti, il decorrere di un lungo lasso di tempo dalla realizzazione dell'abuso edilizio è un'ipotesi tipica che induce a ritenere che la situazione in concreto posta in essere non sia più soggetta a sanzione.

 

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Secondo il TAR, che respinge il ricorso, viene affidata ad una "apodittica ed indimostrata asserzione l’affermata illegittimità del gravato ordine di demolizione alla luce della risalenza nel tempo delle opere in cotestazione, lamentando, su tale base, la mancata verifica da parte dell’Amministrazione della loro datazione, rispetto alle quali parte i ricorrenti avrebbe posto in essere ulteriori interventi ascrivibili alla categoria delle manutenzione straordinaria e di restauro conservativo, come tali non necessitanti di alcun titolo edilizio".

Questi i 'paletti' in materia ribaditi dal TAR:

  • l'onere della relativa prova ricade sulla parte che lo afferma, rientrando il reperimento degli elementi di prova nella relativa sfera di disponibilità;
  • l'onere della prova dell'epoca di ultimazione di opere edilizie, allo scopo di dimostrare che esse rientrino fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis e quindi realizzate legittimamente senza titolo, incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova ed in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto. Tale principio costituisce peraltro espressione della regola generale in materia di distribuzione dell'onere della prova, declinata sulla base del criterio della vicinanza della prova e della conseguente maggior facilità nel reperimento dei necessari elementi di supporto, e sulla base del criterio dell'interesse, in base al quale incombe su chi intende avvalersi di un fatto l’onere di provarlo. La prova può essere data anche per presunzioni che devono essere però precise, gravi e concordanti.

 

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L'onere di provare la data di realizzazione (e la consistenza dell'immobile abusivo) spetta a colui che ha commesso l'abuso, mentre solo la deduzione da parte di quest'ultimo di concreti elementi di riscontro trasferisce il suddetto onere di prova contraria in capo all'amministrazione pubblica.


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Le prove fornite non sono sufficienti

In questo caso, però, parte ricorrente non ha allegato alcun elemento o documento idoneo a dimostrare la realizzazione di parte delle opere in epoca antecedente l'entrata in vigore della legge 765/1967, né alcun elemento che possa assumere valenza indiziaria in tal senso.

Ne discende che la censura in esame è basata su di una apodittica, generica ed indimostrata circostanza - ovvero l'epoca di realizzazione di parte delle opere sotto la vigenza della legge 1150/1940 - come tale del tutto irrilevante sotto il profilo giuridico e fattuale.

 

L'amministrazione non è tenuta a verifiche

Nella sentenza infine, si ricorda che l'amministrazione comunale non è tenuta a nessun tipo di verifica sulla datazione delle opere: non c'è alcun onere in tal senso.

Letteralmente, la PA non è "in alcun modo onerata di procedere a verifiche d’ufficio circa l’epoca di realizzazione delle opere di cui assume il carattere abusivo, essendo sufficiente a tal fine il riscontro della mancanza di un titolo edilizio legittimante".


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Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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