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Ecobonus, niente paura: l'errore di dicitura nel bonifico non fa perdere l'agevolazione per la riqualificazione energetica

Nel caso di mero errore formale nel bonifico (riporto di riferimento normativo non corretto), l'agevolazione per la riqualificazione energetica (Ecobonus) può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del contribuente.

Se si sbaglia la dicitura del bonifico 'parlante' richiesto per la fruizione del Bonus Ristrutturazioni e dell'Ecobonus (riqualificazione energetica), non succede nulla di particolare: sarà comunque possibile beneficiare della detrazione.

Lo ricorda l'Agenzia delle Entrate in una recente risposta pubblicata sulla "Posta di FiscoOggi", in merito ad un quesito posto da un contribuente che, nel 2023, ha sostenuto spese di riqualificazione energetica nell'ambito di una ristrutturazione edilizia.

 

L'errore di dicitura nel bonifico parlante

Al momento del pagamento, nel bonifico parlante per agevolazioni fiscali il contribuente ha indicato “L449 Art. 16bis DPR 917/1986 (L449) Ristrutturazione edilizia”, anziché “L296 Legge 296/06 Riqualificazione energetica”.

Chiede, quindi, se in dichiarazione dei redditi 2024 potrà comunque detrarre le spese.

 

Ecobonus: l'errore di dicitura nel bonifico non compromette la detrazione

Il Fisco ricorda che, come più volte precisato dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per mero errore materiale, sia stato riportato il riferimento normativo della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, anziché quello alla legge n. 296/2006, l'agevolazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del contribuente.

Pertanto, in presenza di tutte le altre condizioni e dei requisiti richiesti dalla normativa che prevede la detrazione del 65% delle spese sostenute, non ci saranno problemi per la fruizione del bonus.

 

Il bonifico parlante per l'Ecobonus

Le Entrate, in questo contesto, ricordano anche che per i due tipi di bonus (Ristrutturazioni ed Ecobonus), dovendo le banche o Poste operare una ritenuta d'acconto che oggi è dell'8% (ma potrebbe salire all'11% se saranno confermate le novità del DDL Bilancio 2024), a carico di chi beneficia del bonifico (cioè dell'impresa che realizza i lavori), sono stati predisposti appositi bonifici parlanti, cioè 'dedicati' a questo tipo di operazioni dove figura:

  • la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per interventi finalizzati al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale viene effettuato il bonifico.

Attenzione però: come chiarito nella circolare 17/E/2023 del Fisco, qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo qualora il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa. Tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.

Quindi un conto è l'errore materiale (di dicitura) riferito alla causale, un conto è la mancanza dei dati.

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