Ecobonus: modificata la definizione di impianto termico. La nuova FAQ ENEA
A partire dall’11 giugno 2020 si applica la definizione di “impianto termico” riportata all’art. 3, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 10 giugno 2020 n.48
Attenzione, perché dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.lgs 48/2020 che ha recepito la direttiva 2018/844 sulla prestazione energetica in edilizia, è cambiata anche la definizione di impianto termico.
L'ENEA, quindi, risponde alla domanda "cosa si intende per impianto termico?" nella nuova FAQ dove si spiega che, per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020 si applica la definizione di impianto termico riportata all’art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 48/2020, ovvero:
- impianto termico - "impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate".
Rimandando, per approfondimenti, all'articolo dedicato, ricordiamo che il d.lgs. 48/2020, che ha modificato il d.lgs. 192/2005 e, in particolare, la definizione di impianto termico contenuta all’art.2, lettera l-tricies, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 giugno scorso e introduce rilevanti novità in termini di requisiti per il calcolo della prestazione energetica, condizioni per ottenere l’ecobonus e smartness degli edifici.
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