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Ecobonus: la guida ENEA per le schermature solari. Bisogna conservare anche la dichiarazione di prestazione

ENEA: per beneficiare dell’ecobonus per l'acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure oscuranti, non basta la marcatura CE ma è richiesta anche la DoP

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Ecobonus schermature solari: le cose da sapere

In virtù di quanto disposto dalla legge italiana in materia di Ecobonus (comma 345, articolo 1, legge 296/2006), sono agevolabili l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata. Il limite massimo ammissibile è 60.000 euro per unità immobiliare.

L'ENEA ha quindi aggiornato lo speciale Vademecum al 25 marzo 2020, precisando tra l'altro che:

  • chi accede: tutti i contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica o possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio (possibile anche cedere il credito);
  • quali edifici: edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
  • entità del beneficio: l'aliquota di detrazione è una percentuale da chiarire con gli enti competenti per le spese sostenute a partire dal 01/01/20202 a causa di un dubbio interpretativo della legge di bilancio 2020. Pertanto, in via prudenziale, per le spese sostenute a partire dal 01/01/2020, la percentuale di detrazione è assunta pari al 50%, in linea con quanto vigente fino al 31/12/2019. Limitatamente alle spese sostenute a partire dal 01/01/2020 per interventi sulle parti comuni condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di un condominio, l’aliquota di detrazione è pari al 65%;
  • spese ammissibili:
    • Fornitura e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure oscuranti tecniche;
    • Eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
    • Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.);
    • Opere provvisionali e accessorie.

>> ECOBONUS e SISMABONUS: Per tenersi informato sulle normative, circolari e news consulta l'AREA di APPROFONDIMENTO DI INGENIO dedicato all'argomento.

Le novità per la documentazione da presentare

Nella documentazione di tipo tecnico da conservare a cura del cliente sono previste anche “schede tecniche dei componenti e/o certificazione del produttore, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP)”.

Quindi:

  • documentazione da trasmettere all'ENEA: “Scheda descrittiva dell’intervento”, entro i 90 giorni dalla data fine dei lavori o di collaudo delle opere, solo attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati;
  • documentazione da conservare a cura del ciente:
    • certificazione del fornitore/produttore/assemblatore che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra;
    • stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario;
    • schede tecniche dei componenti e/o certificazione del produttore, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).

IL VADEMECUM COMPLETO AGGIORNATO AL 25/3/2020 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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