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Ecobonus: l'omesso o tardivo invio della comunicazione ad ENEA non fa perdere la detrazione

L'omessa o tardiva comunicazione all'ENEA dei dati sull'intervento per il quale si è fruito di Ecobonus per lavori di efficientamento energetico non può determinare la decadenza dell'agevolazione fiscale, che trova la sua 'ragione' nell'effettività del costo sostenuto.

Attenzione alla portata della sentenza 7657/2024 dello scorso 21 marzo della Corte di Cassazione perché, se è sempre bene precisare che ogni sentenza si riferisce al caso specifico, è altrettanto evidente che quanto affermato può avere conseguenze di un certo peso su determinati contenziosi fiscali inerenti l'Ecobonus ma anche il Bonus Ristrutturazioni per lavori di efficientamento energetico (unica norma attualmente esistente di carattere 'fisso' e senza scadenza).

 

Ecobonus: l'agevolazione non decade in caso di mancato rispetto del termine dei 90 giorni per la comunicazione ad ENEA

Nella pronuncia, in totale antitesi con quanto affermato nella sentenza 34151/2022 e in linea con quanto affermato, di recente, dalla Cgt Reggio Emilia, la Corte Suprema infatti afferma che "non può desumersi una comminatoria di decadenza dal bonus edilizio (ndc, Ecobonus), per il mancato rispetto del termine di novanta giorni dalla fine dei lavori previsto dalla norma per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, dallo stesso tenore dell’art. 4 del d.m.19 febbraio 2007. Ciò in ragione del fatto che di per sé l’espressione ivi adoperata, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione (in questa sede ai fini IRPEF) relativa alle spese per gli interventi di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, sono “tenuti” a trasmettere all’ENEA i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna comminatoria espressa di decadenza sia stata stabilita da detta norma, non è sufficiente a determinare un’ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d’interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l’adempimento è prescritto".

 

Ecobonus e detrazioni per efficienza energetica sempre salvi in caso di carente o tardiva comunicazione all'ENEA

CGT Reggio Emilia: non esiste una disposizione di legge che porta alla decadenza delle detrazioni fiscali edilizie, in particolare per lavori di efficientamento energetico (Ecobonus, ma anche Bonus Ristrutturazioni), a causa della mancata o tardiva comunicazione all'ENEA dei dati relativi all'intervento.


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Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate

Nel caso specifico, il Fisco era arrivato sino in Cassazione per 'garantirsi' la riscossione di un versamento di 5.512,54, euro, comprensivo di sanzioni ed interessi, derivante dal disconoscimento da parte della stessa AdE della detrazione d’imposta, ai fini IRPEF, in relazione a spese concernenti la riqualificazione energetica di fabbricato sostenute nel 2008, in relazione al fatto che la contribuente non aveva trasmesso all’ENEA, nel termine previsto dalla fine dei lavori, la prescritta comunicazione dei dati descrittivi dell’intervento eseguiti.

La cartella era stata infatti impugnata dal contribuente presso la CTP di Latina che aveva accolto il ricorso, sul presupposto che l'omessa o tardiva comunicazione non determinava la decadenza dall’agevolazione fiscale, che trovava la sua ragione giustificativa nell'effettività del costo sostenuto.

Il Fisco allora ricorse presso la CTR Lazio, che però respinse il gravame dell’Amministrazione accogliendo, invece, quello incidentale, limitato alla censura della disposta compensazione da parte del giudice di primo grado delle spese di lite.

 

Mancata comunicazione ad ENEA: perché non può portare alla decadenza dell'Ecobonus

La Cassazione richiama i motivi della precedente sentenza 34151/2022, osservando che il problema da ‘sbrogliare’ si riferisce al rispetto del termine dei 90 giorni per la comunicazione dei dati dei lavori ad ENEA, se esso cioè comporti decadenza dal godimento dell’agevolazione o, viceversa, integri una mera violazione di natura formale suscettibile di irrogazione di sanzione di natura amministrativa.

Bene: diversamente da quanto invece riferibile alla diversa ipotesi della mancata previa comunicazione al COP dell’Agenzia delle entrate dell’inizio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato - che trova nella norma primaria (art. 1, comma 3 della l. n. 449/1997) la fonte della previsione della decadenza in caso di violazione degli adempimenti previsti dalla successiva disposizione attuativa dell’art. 4 del DM 41/1998 - la natura perentoria del termine, a pena di decadenza dal godimento dell’agevolazione, non può essere, nella fattispecie in esame, desunta né dalla specifica norma attuativa, tenuto conto anche dal successivo art. 5, coma 4 – bis del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, come inserito dall’art. 5, comma 1, lett. c) del DM 7 aprile 2008, che consente, proprio a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, quello oggetto del presente giudizio, al soggetto che sostiene la spesa la possibilità di redigere ed inviare all’ENEA la scheda informativa dei lavori, omettendo l’attestato di qualificazione energetica per determinate tipologie di lavori, né dalla lettura sistematica dell’istituto.

Il tutto poiché è vero che art. 4 del DM 19 febbraio 2007 è stato pubblicato in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 dell’art. 1 della l. n. 296/2006, e quindi con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, ma la previsione della decadenza per l’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA non può farsi discendere neppure dalla normativa primaria.

Seppure, infatti, volesse farsi riferimento, per effetto del rinvio del comma 348 dell’art. 1 della l. n. 296/2006 alle previsioni di cui all’art. 1 della l. n. 449/1997 ed al successivo d. m. 18 febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni, deve rilevarsi che il rinvio debba intendersi come rinvio fisso, non essendo prevista dalla normativa anteriormente richiamata alcun onere di comunicazione all’ENEA, che trova per la prima volta ingresso nel successivo d. m. 19 febbraio 2007, come di seguito modificato, senza che neppure in seno alle successive modifiche dello stesso sia stata prevista un’espressa comminatoria di decadenza dal godimento della detrazione.

 

Comunicazione ad ENEA: la finalità dell'adempimento è di tipo statistico

Merita una considerazione a parte il finale della pronuncia.

La Cassazione osserva che mentre, infatti, il controllo del Fisco, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico (e, va ricordato, nella fattispecie in esame vi è stata pacificamente tempestiva comunicazione dell’inizio dei lavori atta a consentire ogni controllo demandato all’Agenzia delle Entrate), la comunicazione all’ENEA ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico.


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