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Ecobonus: ecco la guida aggiornata con i dettagli sui controlli ENEA

Ecobonus: l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato, al mese di ottobre 2018, la Guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”, che descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire

Ecobonus: la guida fiscale aggiornata ad ottobre 2018

L'ecobonus guidato ha il suo nuovo aggiornamento: dopo 10 mesi, l'Agenzia delle Entrate ha infatti pubblicato il nuovo compendio, aggiornato ad ottobre 2018, che contiene peraltro le novità già note da mesi: le percentuali di detrazione, la cessione del credito e i controlli dell’Enea.

Occhio, perché questa guida potrebbe anche essere presto obsoleta, se come sembra la Legge di Bilancio 2019 cambierà alcuni parametri sui requisiti tecnici che dovranno soddisfare gli interventi ammessi alle agevolazioni e i massimali di costo specifici per ogni singolo intervento.

Ecobonus: riepilogo delle novità del 2018

Il presupposto iniziale è la Legge di Bilancio 2018, che ha ridotto dal 65% al 50% la percentuale di detrazione per alcune categorie di lavori beneficiari dell’ecobonus, ovverosia:

  • finestre, comprensive di infissi;
  • schermature solari;
  • impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Per le caldaie a condensazione, dal 1° gennaio 2018 si può ancora contare sulla detrazione del 65% solo se rientrano almeno in classe A (prevista dal regolamento Ue n. 811/201) e se dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02). In mancanza di questi sistemi di termoregolazione, la detrazione diminuisce al 50%. L’agevolazione non spetta più, invece, se la caldaia ha un’efficienza media stagionale inferiore alla classe A.

Interventi in condominio: l'ecosismabonus

La detrazione è passata dal 70% al 75% per gli interventi sulle parti comuni realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico (cd eco-sisma-bonus). Inoltre, è possibile beneficiare di una detrazione dell’80% se i lavori effettuati comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85% con la riduzione di due o più classi di rischio sismico. In questi casi, il limite massimo di spesa consentito è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Fino al 31 dicembre 2018 si può richiedere la detrazione del 65% per:

  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) in sostituzione di impianti esistenti, a condizione che l’intervento determini un risparmio di energia primaria, così come definito nell’allegato III del decreto Mise 4 agosto 2011, pari almeno al 20%;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
  • l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Cessione del credito

Altra importante novità, in vigore dal 2018, è rappresentata dalla possibilità di cedere il credito, corrispondente alla detrazione spettante, anche per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli sulle parti comuni di edifici condominiali.

Pertanto, indipendentemente dall’immobile su cui si effettuano gli interventi, dal 2018 tutti i contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” (i cosiddetti incapienti) possono scegliere, invece della detrazione, di cedere il corrispondente credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

I contribuenti diversi dagli incapienti possono cedere il credito a fornitori o altri soggetti privati, ad esclusione, però, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

Controlli ENEA

Nella guida si ricorda che l'ENEA effettua controlli, sia documentali che attraverso sopralluoghi, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali. Il decreto 11 maggio 2018 ha definito le procedure e le modalità di esecuzione di questi controlli.

Nello specifico:

  • si tratta di verifiche a campione che l’Enea effettuerà attraverso l’esame dei documenti, delle dichiarazioni e delle certificazioni prodotte dal beneficiario della detrazione o dall’amministratore di condominio, per i lavori effettuati sulle parti comuni condominiali;
  • su almeno il 3% del campione annualmente selezionato saranno inoltre effettuate verifiche sul luogo di esecuzione degli interventi, alla presenza del beneficiario della detrazione, o dell’amministratore per conto del condominio, e dei tecnici firmatari della relazione di fine lavori, se pertinente;
  • il sopralluogo è comunicato con un preavviso minimo di 15 giorni con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (pec);
  • su tutti gli accertamenti eseguiti, l’Enea informerà l’Agenzia delle Entrate con una relazione motivata.

LA GUIDA AGGIORNATA E' DISPONIBILE E SCARICABILE IN FORMATO PDF

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