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Ecobonus e SuperEcobonus: documenti e comunicazioni obbligatorie

Per beneficiare dell'Ecobonus classico, bisogna essere in possesso dell'asseverazione del tecnico abilitato, dell'attestato di prestazione energetica (APE) e della scheda informativa dell'intervento, e trasmettere all'ENEA entro 90 giorni le informazioni dell'APE e la scheda stessa. Per il SuperEcobonus, invece, ci sono comunicazioni obbligatorie supplementari dettate dal DL 39/2024.

Abbiamo riepilogato, di recente, le specifiche dell'Ecobonus e del Superbonus per interventi di efficientamento energetico (possibile, ancora, per i condomini, ONLUS e Associazioni di Volontariato) in merito alle spese sostenute nel 2025, sottolineando come la Legge di Bilancio 2025 abbia 'uniformato' questo tipo di detrazione al Bonus Ristrutturazioni, pareggiando di fatto le aliquote (per l'anno corrente, 50% per interventi relativi a immobili adibiti a prima casa e 36% per tutti gli altri, mentre si scende rispettivamente al 36 e al 30% nel 2026 e 2027).

Oggi - anche grazie alle informazioni contenute nello speciale realizzato dal Notariato sui bonus edilizi 2025 - ci concentriamo sui documenti che i tecnici responsabili degli interventi devono produrre e far conservare ai contribuenti e sulle comunicazioni - alcune dettate dal DL 39/2024, cd. Decreto Superbonus - obbligatorie per legge.

 

Ecobonus: documenti e comunicazioni

Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici (ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR e dell’art. 14 del DL 63/2013), è necessario disporre di una serie di documenti fondamentali.

Nello specifico:

  • una dichiarazione tecnica (asseverazione), redatta da un professionista abilitato, che certifichi la conformità dell'intervento ai requisiti tecnici previsti dalla normativa. In alcuni casi, questa asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore dei materiali o impianti utilizzati, ad esempio per la sostituzione di infissi, l'installazione di caldaie a condensazione (con potenza inferiore a 100 kW), pompe di calore con potenza inferiore a 100 kW o dispositivi multimediali per il controllo degli impianti;
  • l'Attestato di Prestazione Energetica (APE), redatto da un tecnico esterno ai lavori, che il contribuente deve conservare. Tuttavia, l'APE non è necessario per alcuni specifici interventi, come: sostituzione di finestre con infissi in immobili singoli, installazione di pannelli solari per acqua calda, sostituzione di caldaie con dispositivi a condensazione con regolazione dell’impianto, installazione di schermature solari, utilizzo di generatori alimentati a biomassa o l’installazione di dispositivi digitali per il controllo energetico;
  • la scheda informativa dell’intervento, compilata secondo il modello stabilito dalla normativa vigente. Questa deve riportare i dati dell'edificio e del soggetto che ha sostenuto la spesa, il tipo di intervento effettuato, il risparmio energetico stimato e i costi sostenuti, con distinzione tra spese tecniche e importo su cui è calcolata la detrazione.

Tutti questi documenti devono essere rilasciati da professionisti tecnicamente competenti e regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali, autorizzati a progettare edifici e impianti secondo quanto previsto dalla legge.

Importante: non è necessario inviare alcuna comunicazione preventiva per accedere alla detrazione, anche se l'ENEA può effettuare verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle documentazioni fornite. In caso di dichiarazioni false, il diritto alla detrazione decade e il professionista resta personalmente responsabile.

Entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, devono però essere inviati all'ENEA:

  • i dati contenuti nell'APE;
  • la scheda informativa del'intervento.

Questa trasmissione deve avvenire telematicamente.

Una volta ricevuta la documentazione, l’ENEA invierà al contribuente una e-mail di conferma, che dovrà essere conservata per dimostrare il corretto invio in caso di controlli futuri.

Come chiarito di recente dalla Cassazione, il ritardato invio della comunicazione a ENEA non comporta in ogni caso la decadenza del beneficio fiscale.

 

SuperEcobonus: occhio alle comunicazioni aggiuntive richieste dal DL 39/2024

In caso di interventi di efficientamento energetico in condominio, per i quali nel 2025 si può ancora beneficiare del SuperEcobonus al 65% (occhio però alle scadenze delle CILA-S, che devono essere state presentate entro il 31 ottobre 2024), ci sono invece delle comunicazioni aggiuntive, sempre da fare a ENEA, dettate dall'art.3 del DL 39/2024, e 'cristallizzate' dal DPCM 17 settembre 2024.

Il provvedimento ha definito le scadenze e le procedure che i professionisti incaricati devono seguire per inviare le informazioni richieste, al fine di consentire il monitoraggio delle spese soggette a benefici fiscali e assicurare trasparenza e uso appropriato delle risorse pubbliche.

 

Chi deve inviare le comunicazioni aggiuntive

Sono tenuti a trasmettere le informazioni sopra indicate i soggetti:

  • a) che, entro il 31 dicembre 2023, hanno depositato la comunicazione asseverata di inizio lavori (CILA), prevista dal comma 13-ter dell’articolo 119 del Decreto Legge 34/2020, oppure hanno presentato la richiesta per ottenere il titolo abilitativo necessario alla demolizione e ricostruzione degli edifici, e che, alla stessa data, non avevano ancora terminato gli interventi;
  • b) coloro che, a partire dal 1° gennaio 2024, hanno presentato la comunicazione asseverata di inizio lavori, come indicato al comma 13-ter del medesimo articolo 119 del DL 34/2020, oppure l’istanza per il rilascio del titolo abilitativo relativo a lavori di demolizione e ricostruzione.


Quali comunicazioni?

I professionisti tecnici abilitati (progettisti, direttori dei lavori, collaudatori statici) sono tenuti a trasmettere i dati relativi agli interventi agevolati all'ENEA per quel che riguarda gli interventi di efficientamento energetico.

Nello specifico, vanno comunicati:

  • a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
  • b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del DL 39/2024;
  • c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del DL 39/2024 (30 marzo 2024) negli anni 2024 e 2025;
  • d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

I professionisti tecnici asseveratori sono responsabili, sia a livello amministrativo che penale, delle informazioni trasmesse.

 

L'asseverazione

I professionisti abilitati che trasmettono all’ENEA le asseverazioni previste dall’articolo 119, comma 13, lettera a), del decreto-legge 34/2020, devono integrare tali documenti con le ulteriori informazioni richieste dall'art.3 del DPCM 17 settembre 2024.

Tali dati aggiuntivi vanno inseriti all’interno della stessa asseverazione già prevista dalla normativa vigente, costituendone parte integrante. Infatti, per gli interventi di efficientamento energetico (sia trainanti che trainati), i tecnici
abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla vigente normativa. Una copia dell’asseverazione è trasmessa per via telematica all'ENEA.

Tutte le asseverazioni devono quindi contenere obbligatoriamente una nuova sezione, conforme a quanto indicato nell’allegato 1 del decreto stesso, relativa allo stato di avanzamento dei lavori (SAL) oppure alla conclusione degli interventi.

Le asseverazioni inviate prima dell’entrata in vigore del decreto non sono soggette all’obbligo di includere questa nuova sezione.

 

I termini per la trasmissione

Il termine coincide con i 90 giorni dalla data di fine lavori, previsto per l'invio della comunicazione classica all'ENEA.

 

Sanzioni per omessa comunicazione: si rischia anche di perdere l'agevolazione

L’articolo 3, comma 5, del DL 39/2024 prevede che, se i dati richiesti ai commi 1 e 2 non vengono trasmessi entro i termini indicati nel comma 4, si applica una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro.

Tuttavia, è importante sottolineare che, per gli interventi avviati con la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), secondo quanto disposto dal comma 13-ter dell’articolo 119 del DL 34/2020, oppure con la richiesta del titolo abilitativo necessario per operazioni di demolizione e ricostruzione, presentati a partire dal 30 marzo (data di entrata in vigore del decreto), l’omessa trasmissione delle informazioni previste comporta la perdita del beneficio fiscale.

In tali casi, non è possibile sanare l’omissione tramite la procedura di “remissione in bonis” disciplinata dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012.

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