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Ecobonus e Sismabonus: ecco quando si può cumulare la detrazione

Agenzia delle Entrate: le agevolazioni Ecosismabonus per lavori condominiali spettano purché vi siano parti comuni a due o più unità immobiliari, distintamente accatastate

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Sappiamo che l'Ecobonus + Sismabonus o anche Ecosismabonus combinato è una speciale detrazione che spetta quando si realizzano interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

In questi casi, dal 2018 si può usufruire di una detrazione pari:

  • all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
  • all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

I requisiti per l'Ecosismabonus

Le agevolazioni per lavori condominiali spettano purché vi siano parti comuni a due o più unità immobiliari, distintamente accatastate.

Nel caso specifico erno state acquistate, in comproprietà indivisa con il coniuge, una stalla, un locale di deposito e un’autorimessa, al quale aveva fatto seguito la ristrutturazione dell’intero plesso per realizzare due unità abitative e un box pertinenziale, senza variazione di cubatura e con la stessa pianta di ingombro dell’edificio.

Su tale intervento, ci si chiede, spetta la detrazione per l’intervento combinato per la riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica dell’edificio? Con quale limite di spesa? E' possibile cedere il credito d’imposta?

Le Entrate partono inquadrando la situazione: l’intervento di ristrutturazione riguarda il cambio d’uso di tre unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/2 e C/6 in due unità abitative e un’autorimessa pertinenziale.

Quindi:

  • qualora l'intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni. Il concetto di “parti comuni”, pur non presupponendo l’esistenza di una pluralità di proprietari, richiede, comunque, la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome. Quindi, la locuzione “parti comuni di edificio residenziale” deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori;
  • per accedere alle detrazioni fiscali combinate previste dalla normativa vigente (art. 14, comma 2-quater, decreto legge n. 63/2013), è necessario che si tratti di lavori condominiali di conservazione del patrimonio edilizio esistente, ovvero che non si configuri una nuova costruzione e che ci sia il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in abitativo, premesso che, in caso di trasformazione urbanistica, è necessario avere il titolo abilitativo.

Ok alla cessione del credito

Il Fisco conferma anche la possibilità di cedere il credito di imposta: cioè è previsto dai commi 2-ter e 2-sexies dell’art.14 del DL 63/2013, secondo le modalità previste nei provvedimenti direttoriali del 28 agosto 2017 e del 18 aprile 2019.

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