Riqualificazione Energetica
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Ecobonus e riqualificazione energetica: vademecum Entrate aggiornato

Trasferimento della detrazione per gli interventi sulle parti comuni condominiali e nuovi tetti: tutte le novità nel testo aggiornato della guida fiscale sul risparmio energetico

L'ultimo aggiornamento, al 12 settembre, del vademecum dell'Agenzia delle Entrate "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico" tiene conto della proroga della detrazione Irpef e Ires, delle detrazioni più elevate per la riqualificazione energetica dei condomini, dei beneficiari del diritto alle agevolazioni e delle modalità di cessione del credito per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Le maggiori detrazioni per i condomini
La legge di bilancio 2017 ha previsto detrazioni piu? elevate per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali attraverso i quali si raggiungono determinati indici di prestazione energetica. In particolare, la detrazione, da ripartire sempre in 10 rate annuali di pari importo, spetta nelle seguenti misure:

  • 70%, se gli interventi riguardano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio;
  • 75%, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purche? conseguano almeno la qualita? media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.

Queste maggiori detrazioni valgono per le spese effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 e vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unita? immobiliari che compongono l’edificio. Possono essere usufruite anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprieta?, adibiti a edilizia residenziale pubblica.

La cessione del credito per gli interventi su edifici condominiali
1. LE REGOLE PER LA CESSIONE DEL CREDITO RELATIVO ALLE SPESE DEL 2016
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per la riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali, i contribuenti che si trovano nella cosiddetta “no tax area” (incapienti) possono cedere ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi un credito pari alla detrazione Irpef spettante, come pagamento di una parte del corrispettivo.
I contribuenti interessati sono i condo?mini che non possono usufruire della detrazione perche? possiedono redditi esclusi da Irpef (o per espressa previsione o perche? l’imposta lorda e? assorbita dalle detrazioni). Con provvedimento del 22 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalita? di cessione del credito, disponendo che:

  • la situazione di incapienza deve sussistere nel periodo d’imposta 2015;
  • il credito cedibile e? pari al 65% delle spese poste a carico al singolo condomino, in base alla tabella millesimale di ripartizione, e riguarda le spese sostenute nell’anno 2016, anche se riferite ad interventi iniziati in anni precedenti;
  • la volonta? di cedere il credito deve risultare dalla delibera dell’assemblea che approva gli interventi di riqualificazione energetica oppure da una specifica comunicazione inviata successivamente al condominio;
  • Il condominio deve comunicare questa volonta? ai fornitori che, a loro volta, devono accettare, in forma scritta, la cessione del credito a titolo di parziale pagamento del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati;
  • il credito ceduto ha le stesse caratteristiche della detrazione teoricamente spettante al condomino e, quindi, il fornitore potra? utilizzarlo in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui e? stata sostenuta la spesa di riqualificazione energetica.

In particolare, il credito e? utilizzabile in compensazione, a partire dal 10 aprile 2017 e mediante il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. La quota di credito non fruita nell’anno puo? essere riportata nei periodi d’imposta successivi ma non puo? essere chiesta a rimborso. Inoltre, per verificare la correttezza della cessione della detrazione da parte del condomino e della fruizione del credito da parte dei fornitori, e? previsto che:

  • il condominio paghi, entro il 31 dicembre 2016, le spese corrispondenti alla parte non ceduta sotto forma di credito, mediante l’apposito bonifico bancario o postale;
  • il condominio comunichi telematicamente all’Agenzia delle Entrate una serie di dati, attraverso l’amministratore o, se non obbligati alla relativa nomina, attraverso il condomino incaricato.

I dati da comunicare sono:

  • il totale della spesa sostenuta nel 2016;
  • l’elenco dei bonifici effettuati;
  • il codice fiscale dei condo?mini che hanno ceduto il credito;
  • l’importo del credito ceduto da ciascun condomino;
  • il codice fiscale dei fornitori cui il credito e? stato ceduto e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.

La comunicazione va fatta, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo 2017. Il condominio e? inoltre tenuto ad informare i fornitori dell’avvenuto invio della comunicazione.

Ps 1 - Se viene accertata la non spettanza, anche parziale, della detrazione in capo al condomino, il recupero del relativo importo avverra? nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzione.
Ps 2 - Se, invece, viene accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del fornitore, il recupero del relativo importo avverra? nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

2. LA CESSIONE DEL CREDITO PER LE SPESE EFFETTUATE DAL 1° GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2021 DAI SOGGETTI “INCAPIENTI”
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, compresi quelli che danno diritto alle maggiori detrazioni del 70 e 75%, i condo?mini che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, si trovano nella cosiddetta “no tax area” (incapienti) possono cedere un credito pari alla detrazione Irpef spettante.

Si considerano “incapienti” i contribuenti che hanno un’imposta annua dovuta inferiore alle detrazioni (da lavoro dipendente, pensione o lavoro autonomo) spettanti. In sostanza, sono incapienti i contribuenti che nell’anno precedente a quello in cui hanno sostenuto le spese si trovavano nelle condizioni indicate:

  • nell’articolo 11 comma 2 del Tuir, cioe? i pensionati con reddito complessivo costituito solo da redditi da pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro, reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze
  • nell’art. 13 comma 1 lett. a) del Tuir, cioe? i lavoratori dipendenti e i contribuenti con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 8.000 euro
  • nell’art. 13 comma 5 lett. a) del Tuir, cioe? i contribuenti con redditi derivanti da lavoro autonomo o da un’impresa minore e i possessori di alcuni “redditi diversi” (indicati nell’art. 50, comma 1, lettere e, f, g, h e i del Tuir, ad eccezione di quelli derivanti dagli assegni periodici), di importo non superiore a 4.800 euro.

La cessione puo? essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attivita? di lavoro
  • autonomo o d’impresa, societa? ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.


I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facolta? di cessione. E’ esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche.

3. LA CESSIONE DEL CREDITO, DERIVANTE DALLE MAGGIORI DETRAZIONI DEL 70 E 75%, DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DAGLI “INCAPIENTI”
Per i lavori eseguiti dal 1° gennaio 2017 sulle parti comuni degli edifici condominiali, per i quali si ha diritto alle detrazioni piu? elevate del 70 e del 75%, i beneficiari, diversi dai soggetti incapienti, possono scegliere di cedere il credito:

  • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi
  • ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attivita? di lavoro autonomo o d’impresa, societa? ed enti).

Non possono cederlo, invece, a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facolta? di cessione.


4. LE REGOLE PER LA CESSIONE DEI CREDITI RELATIVI A SPESE EFFETTUATE DAL 2017 AL 2021
Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017, che sostituisce il precedente provvedimento dell’8 giugno 2017, sono state definite le modalita? di cessione dei crediti, da parte dei soggetti incapienti e degli altri beneficiari, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

5. IL CREDITO CEDIBILE
Per i soggetti incapienti, il credito d’imposta cedibile corrisponde:

  1. alla detrazione del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici;
  2. alla detrazione del 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
  3. alla detrazione del 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualita? media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015).

Tutti gli altri soggetti, diversi dagli incapienti, possono invece cedere solo il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni indicate nei punti 1 e 2 (detrazione del 70 e del 75%). Il condomino puo? cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.

Chi riceve il credito puo? cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito e? divenuto disponibile. Il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e nei limiti in cui il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta. Il credito ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.

L'Agenzia delle Entrate fornisce, in seguito, tutte le informazioni sulle modalità pratiche di cessione del credito, l'utilizzo del credito ricevuto e i controlli dell'Agenzia, oltre alla possibile cumulabilità con le altre agevolazioni Iva dovute sugli interventi di riqualificazione energetica.

SCARICA IL VADEMECUM SULL'ECOBONUS AGGIORNATO AL 12 SETTEMBRE 2017

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