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Ecobonus e Bonus Facciate: si può cedere anche l'IVA indetraibile

Agenzia delle Entrate: è possibile cedere, ai sensi dell'articolo 121, lettera b) del Decreto Rilancio, il credito d'imposta derivante dall'IVA indetraibile, rimasta a carico del beneficiario del bonus a causa dell'impossibilità di farla rientrare nello sconto in fattura

La società che ha optato per lo sconto in fattura in merito alle agevolazioni Ecobonus e Bonus Facciate per lavori edilizi può conteggiare l'IVA indetraibile sia per determinare i Bonus prospettati, sia per il relativo credito d'imposta da cedere a terzi ai sensi dell'articolo 121, lettera b), del Decreto Rilancio, che regolamenta appunto le opzioni alternative alla fruizione diretta dei bonus edilizi.

Lo si evince dal contenuto della risposta 212/2023 del 13 febbraio dell'Agenzia delle Entrate, che ha fatto il punto sul caso di una società che ha effettuato, su un immobile residenziale di proprietà, oggetto di un'attività di locazione esente, alcuni lavori edilizi di manutenzione rientranti nelle agevolazioni Ecobonus e Bonus Facciate.

L'IVA indetraibile tra cessione del credito e sconto in fattura

L'appaltatore dei lavori ha dovuto emettere fatture applicando il regime dell'inversione contabile, per cui senza IVA. A quel punto l'azienda ha rinunciato allo sconto in fattura vista l'impossibilità di conteggiare nelle spese sostenute anche la parte di IVA indetraibile, e chiede se è possibile far rientrare, nelle detrazioni collegate, la componente di costo generata dall'IVA indetraibile cedendo poi il credito a terzi.

L'IVA indetraibile è "agevolabile" per bonus diversi dal Superbonus?

Come previsto dall'art.119 comma 9-ter del DL Rilancio e confermato dalle Entrate nella circolare 23/2022, l'IVA indetraibile si può considerare 'dentro' l'agevolazione Superbonus.

Ma per gli altri bonus? In questi casi - sottolinea l'Agenzia nel parere - tornano applicabili le disposizioni e i principi generali, più volte chiariti dalla stessa AdE, ivi compresi quelli che regolano la determinazione del reddito d'impresa.

Quindi bisogna riferirsi al TUIR, e secondo quanto disposto dall'art.110, l'importo dell'IVA oggettivamente indetraibile anche a seguito di opzione per la separazione dell'attività è una componente di costo da considerare ai fini delle detrazioni spettanti.

In definitiva, la società potrà conteggiare l'Iva indetraibile sia ai fini della determinazione dei Bonus prospettati e sia del relativo credito d'imposta da cedere a terzi.


LA RISPOSTA 212/2023 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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