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Ecobonus: come cambiano le detrazioni per periodi d’imposta diversi, AdE chiarisce i dubbi

Per poter usufruire della detrazione fiscale per diversi interventi di efficientamento energetico in periodi d’imposta differenti, è necessario che questi siano certificati in maniera autonoma e dimostrabile, come in questo caso, attraverso la presentazione della CILA o della comunicazione all’Enea. In Allegato l'Interpello n.143 del 23 gennaio con la risposta dell'Agenzia delle Entrate.

Riqualificazione energetica, interventi diversi in periodi d'imposta differenti: cosa cambia

La Società proprietaria dell’immobile ha realizzato nel 2019 dei lavori di riqualificazione dell'involucro, nello specifico la sistemazione e il rifacimento della copertura, fatturandoli nello stesso anno, infatti sia la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) e la comunicazione all’ENEA sono state presentate rispettivamente ad agosto e a dicembre 2019 (interventi agevolati ai sensi dell'articolo 1, comma 345, della legge n. 296 del 2006) e copia della fattura emessa dalla ditta che ha effettuato gli interventi.

Nel 2020 la stessa Società ha eseguito la sostituzione degli infissi, con analoghi documenti per la fornitura e la spesa degli infissi, datati al 2020.

La Società nonostante abbia già usufruito, nel 2019, della detrazione fiscale del 65% fino a un valore massimo di 60mila euro, per il primo intervento sul tetto, l'anno successivo ha la possibilità di beneficiare della detrazione al 50% fino a una somma massima di 60mila euro, per le spese sostenute per la sostituzione degli infissi.

La Società ha riferito di esserci una situazione di incertezza sulle disposizioni tributarie da applicare, in particolare la detrazione d'imposta e soprattutto quale sia la corretta detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica  e i limiti di spesa agevolabili.

Il vero dubbio era legato al 16-bis, comma 4, del TUIR, che sostiene: “nel caso in cui gli interventi … realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni”.

Autonomia dei lavori con autonoma certificazione: condizioni necessarie per due diverse detrazioni

L'Agenzia delle Entrate risponde con l'Interpello n.143 del 2023 (in fondo all'articolo nella sezione Allegati) con oggetto "Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica – Autonomia degli interventi – Articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63". 

Quando si effettuano degli interventi diversi di riqualificazione energetica su uno stesso immobile in periodi d'imposta diversi, che non sono uno il proseguimento dell'altro si può accedere a due differenti detrazioni. Questo con la condizione però che si dimostri che i lavori siano autonomi e autonomamente certificati  secondo la documentazione richiesta dalla normativa edilizia.

Quindi, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli interventi di efficientamento energetico realizzati sullo stesso fabbricato in periodi d’imposta diversi si possono considerare autonomi, e quindi godono ciascuno della detrazione introdotta dall'articolo 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296/2006, quando l’autonomia dei singoli lavori è dimostrata dagli adempimenti amministrativi necessari per essere realizzati.


*SCARICA L'INTERPELLO IN OGGETTO n.143 del 2023 NELLA SEZIONE ALLEGATI

Allegati

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