Ecobonus 2025: tutti i lavori ammessi a detrazione
Ci sono vari tipi di interventi di efficientamento energetico che possono beneficiare dell'Ecobonus al 50% per le prime case nel 2025, detrazione che scende al 36% per gli altri tipi di immobili: i massimali cambiano a seconda del tipo di lavoro e non sono ammesse all'agevolazione le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (cioè caldaie a gas metano).
Nel 2025 assistiamo ad una sorta di "normalizzazione" dei tre bonus principali per l'edilizia, Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus, che la Legge di Bilancio ha di fatto uniformato nelle percentuali di detrazione possibili, anche se permangono differenze sui tetti massimi di spesa e sulla tipologia di lavori assentibili.
In questo articolo riepiloghiamo i tipi di lavori edilizi incentivabili con l'Ecobonus, sempre tenendo conto che per alcuni tipi di interventi si può anche far riferimento al Bonus Ristrutturazioni.
Ecobonus 2025: come funziona?
L'art. 14 del DL 63/2013, come modificato dall’art. 1, comma 55, della Legge 207/2024, prevede limitatamente agli anni 2025, 2026 e 2027 ulteriori incentivi fiscali per specifici e ben definiti interventi di efficientamento energetico.
La detrazione spettante, per l'anno in corso, è del 50% per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, mentre scende al 36% per gli altri tipi di immobili.
Per quel che riguarda, invece, gli anni 2026 e 2027, la detrazione sarà rispettivamente del 36% (se prima casa) o 30% (altri immobili).
Sappiamo inoltre che non esiste più la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, l'unico modo per usufruire dell'agevolazione è la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi.
La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Sono escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Attenzione: gli edifici devono essere 'esistenti'
Per poter beneficiare dell'Ecobonus, gli interventi devono essere eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, compresi i fabbricati rurali e gli immobili strumentali all'esercizio dell'impresa.
Ecobonus: serve il bonifico 'parlante'
Importante: per beneficiare del bonus, sarà necessario eseguire un pagamento tracciabile (bonifico parlante, bancario o postale) specificando la legge di riferimento della detrazione e conservando le fatture e l'eventuale documentazione amministrativa inerente l'intervento (titoli abilitativi, autorizzazioni) da esibire in caso di controlli del Fisco.
Dal bonifico deve risultare:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
I massimali diversi
Ciò che cambia, rispetto, al Bonus Ristrutturazioni, è che l'Ecobonus ha diversi massimali calcolati con riguardo alla detrazione massima fruibile ovvero, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, con riguardo all'importo massimo di spese sulle quali calcolare la detrazione.
I tipi di interventi agevolabili e i tetti massimi di spesa
Ecco tutti i tipi di interventi edilizi - riepilogati dalla preziosa guida ufficiale del Consiglio nazionale del Notariato - agevolabili con l'Ecobonus:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria (escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili) - massimale (spesa massima sulla quale calcolare la detrazione) 100 mila euro
- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti); finestre comprensive di infissi - 60 mila euro;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali - 60 mila euro;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, accompagnati dalla contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili - no caldaie a gas metano) - 60 mila euro;
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore - 30 mila euro;
- acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti - 100 mila euro;
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative (per interventi iniziati prima del 6 ottobre 2020 non è previsto limite di detrazione, dopo il limite è 15 mila euro);
- acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 - 60 mila euro;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili - 30 mila euro;
- interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell’edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 - 40 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari;
- interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, ove gli interventi determinino il passaggio ad una o due classi di rischio inferiore - 136 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.
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