Cessione del Credito
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Ecobonus 2016, condomini: definite le regole e le modalità di cessione del credito dall’Ag. Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n. 43434 del 22 Marzo 2016 recante "Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali, ai sensi dell’articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015 n. 208".

Ecobonus 2016 per la riqualificazione energetica dei condomini
 

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n. 43434 del 22 Marzo 2016 recante "Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali, ai sensi dell’articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015 n. 208". 

La Legge di Stabilità 2016 infatti, oltre a confermare per il 2016 la detrazione per interventi di efficienza energetica e per quelli di ristrutturazione, aveva già emanato una disposizione in favore di quei soggetti che risultavano di fatto esclusi dall’applicazione della detrazione del 65%, ma attendeva le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per poter diventare effettiva.  Si ricorda, al proposito, che la detrazione dall’imposta lorda del 65% riguarda esclusivamente le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici. 

Grazie al combinato Legge di Stabilità 2016-Provvedimento dell’Agenzia, anche i contribuenti che ricadono nella “no tax area”, ovvero coloro i quali possiedono una soglia di reddito al di sotto della quale non si versa l’Irpef, potranno beneficiare del bonus in forma di credito da cedere ai fornitori che hanno eseguito i lavori o le prestazioni, come parte del pagamento dovuto e in base alla tabella millesimale di ripartizione delle spese condominiali.  La scelta di cedere il credito deve risultare da una delibera condominiale, in cui si approvano gli interventi.  In alternativa può essere comunicata al condominio che poi la inoltrerà ai fornitori.  Questi ultimi, a loro volta, dovranno comunicare agli abitanti degli immobili l’avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento. 

I fornitori che ricevono il credito come pagamento possono utilizzarlo esclusivamente in compensazione in 10 rate annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017. La quota del credito non fruita nell’anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso. Il modello F24 per la compensazione deve essere presentato tramite il servizio telematico “Entratel” o “Fisconline”. L’Agenzia, con apposita risoluzione, istituirà il codice tributo per l’uso del credito d’imposta da indicare nell’F24. 

Il condominio è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 2017 un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate con il canale Entratel o Fisconline contenente: il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni, l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese, il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.  Il condominio, inoltre, è tenuto a comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

  

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