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È legge il decreto SBLOCCA ITALIA. Ecco le novità per l’edilizia

Con 157 voti favorevoli, 110 contrari,l’aula di palazzo Madama ha votato la 29 esima fiducia al governo, approvando in via definitiva il testo finale dello SBLOCCA ITALIA

Con 157 voti favorevoli, 110 contrari e zero astenuti, ieri l’aula di palazzo Madama ha votato la 29 esima fiducia al governo, approvando in via definitiva il testo finale.
 
Con il via libera del Senato al testo licenziato dalla Camera, il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 133/2014 recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive è ora legge dello Stato e sarà a breve pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
 
Alcune delle principali novità dello Sblocca Italia in materia di EDILIZIA
Alcune delle novità più importanti nel campo dell’EDILIZIA sono quelle introdotte dall’articolo 17, che modificheranno il Testo Unico Edilizia (Dpr 380/2001).
 
Opere interne e Comunicazione di Inizio Lavori (CIL)
Una prima modifica riguarda la definizione di manutenzione straordinaria specificando che per tali interventi non sia alterata la volumetria complessiva degli edifici, anziché i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari come prevedeva il testo previgente.
Inclusi tra gli interventi di manutenzione ordinaria eseguibili senza titolo abilitativo, l’installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12kW.
 
Secondo il testo approvato non sarà più necessario il permesso di costruire per gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano aumento di unità immobiliari, modifiche del volume o delle superfici.
 
Relativamente alle modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, si chiarisce che le stesse possono essere eseguite semplicemente previa CIL (comunicazione di inizio lavori), a condizione che gli interventi non riguardino le parti strutturali.
 
Per far questo occorrerà però il professionista attesti che le modifiche sono compatibili con la normativa antisismica e con quella sul rendimento energetico e, insieme alla CIL, dovrà consegnare gli elaborati progettuali. La multa per la mancata presentazione della CIL sale da 258 a 1.000 euro.
Nel testo sono previste altre modifiche della normativa relativa alla documentazione di corredo della CIL. Rispetto alla normativa previgente, viene infatti eliminato l’obbligo di presentare all’amministrazione “una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali”. Viene altresì eliminato l’obbligo, limitatamente alle opere all’interno dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, di trasmettere le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese.
 
Con riguardo alle opere interne, si stabilisce inoltre che, per gli interventi di manutenzione straordinaria effettuabili semplicemente previa CIL il contributo di costruzione sia commisurato alle sole opere di urbanizzazione.
 
Interventi di conservazione.
La norma stabilisce che lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione e che, in tal caso, l’amministrazione comunale può favorire, in alternativa all’espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione.
Nel corso dell'esame in prima lettura la Camera dei deputati ha inoltre modificato la lettera b) del comma 1 - che introduce l’art. 3-bis nel T.U. edilizia, stabilendo che le citate forme di compensazione devono incidere sull’area interessata e non implicare aumenti della superficie coperta.
 
Permesso di costruire
Nel testo si introduce una nuova ipotesi di permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni d’uso per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse. Una modifica voluta al fine di introdurre, quale requisito per l’applicazione della norma, che il mutamento di destinazione d’uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell’intervento di ristrutturazione.
Prevista inoltre la proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, contemplati dal permesso di costruire, in caso di blocco degli stessi lavori causato da iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.
 
Per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia, sarà consentito ai comuni di deliberare, che i costi di costruzione siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni, prevedendo una riduzione del contributo di costruzione in misura non inferiore al 20% rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni.
Tale riduzione sarà però applicabile nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d’uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria.
 
Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante
Per quanto riguarda il mutamento d’uso urbanisticamente rilevante si introduce nel T.U. edilizia un nuovo articolo 23-ter contenente la disciplina finalizzata a stabilire quali mutamenti della destinazione d’uso siano urbanisticamente rilevanti e a consentire sempre il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale.
Il nuovo art. 23-ter chiarisce altresì che la destinazione d’uso del fabbricato/unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile e si prevede che, al posto della categoria “residenziale e turistico-ricettiva” l’introduzione di due nuove categorie funzionali distinte: la categoria “residenziale” e quella “turistico-ricettiva”.
Sull’argomento la legge stabilisce che le regioni a statuto ordinario emanino norme per la disciplina relativa all’effettuazione dei controlli sull’attività edilizia libera entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge di conversione.
 
Altre novità
Previsto un Regolamento Edilizio Unico che sostituirà gli oltre 8 mila regolamenti comunali oggi vigenti sul territorio nazionale.
Per tutti coloro che acquisteranno case nuove in classe energetica A o B, o decideranno di ristrutturare case esistenti, e affittarle a canone concordato per almeno 8 anni sarà prevista la possibilità di una deduzione Irpef del 20%, fino ad un massimo di 300mila euro, delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017.
 
Codice appalti. Per accelerare i tempi, previsti affidamenti diretti, in deroga al Codice appalti, per i lavori, sotto la soglia comunitaria di 5,2 milioni di euro, di messa in sicurezza delle scuole, mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici, adeguamento sismico e tutela ambientale e del patrimonio culturale.
in particolare per quanto riguarda la progettazione e l’esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti dagli accordi di programma stipulati con le Regioni, la legge dispone la possibilità per le Regioni di avvalersi non solo di società in house, ma di tutti i soggetti pubblici e privati.
 
Fondo Sblocca Cantieri. Assegnati 3 miliardi e 890 milioni di euro per il periodo 2013-2020, al fine di garantire la continuità dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all’avvio dei lavori nel 2014.

Banda ultralarga. A partire dal 1 luglio 2015, sarà obbligo per chi costruisce o ristruttura un edificio prevedere la predisposizione alla connessione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultralarga.

Esclusione degli impianti fotovoltaici degli enti locali e delle scuole dal meccanismo Spalma Incentivi, che riduce gli incentivi erogati agli impianti oltre i 200 KW.

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