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DURC: tutte le novità e i vantaggi del nuovo modello

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 5081 del 15 marzo 2016, istituisce il nuovo modello da inviare alla Direzione territoriale del Lavoro e relativo alla non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del DURC. Nella notizia, le novità e i vantaggio del nuovo modello.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 5081 del 15 marzo 2016, istituisce il nuovo modello da inviare alla DTL (Direzione territoriale del Lavoro) e relativo alla non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del (DURC) Documento Unico di Regolarità Contributiva. Il modello (di cui all’art. 1, comma 1175, legge n. 296/06) è adeguato al decreto sul DURC del 30 gennaio 2015, entrato in vigore il 1° luglio 2015.

La Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro, mediante la nota del 15 marzo 2016 n. 5081, indirizzata alle Direzioni territoriali ed interregionali del lavoro, ha comunicato l'adozione di una nuova versione del modello attraverso il quale i datori di lavoro sono chiamati a dichiarare la non commissione di illeciti ostativi al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Va rammentato che tale autocertificazione, meglio conosciuta come "DURC interno", viene richiesta in relazione al disposto normativo di cui all'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
Le nuove modalità di comunicazione sono state istituite con il decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (istitutivo del cosiddetto "DURC online", che ha di fatto dematerializzato il Documento Unico di Regolarità Contributiva e reso strutturale l'estensione del periodo di validità a 120 giorni), entrato in vigore nello scorso mese di luglio. Leggi in proposito l'articolo DURC online, boom per la nuova procedura: 350mila richieste al 31 luglio.

Il nuovo modello sostituisce il precedente e dovrà essere utilizzato dai datori di lavoro, oltre che per le nuove autocertificazioni decorrenti dalla data del 15 marzo 2016, anche per quelle già trasmesse in data successiva al 1 luglio 2015 (data di entrata in vigore del decreto) con il modello precedente.

Il 1 luglio 2016 sarà quindi operativa la nuova procedura semplificata per il rilascio del DURC che consentirà alle imprese di ottenere "con un semplice click" e in tempo reale la certificazione di regolarità contributiva che avrà una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzato ad ogni fine richiesto dalla legge.
Diversamente dal passato, non sarà, infatti, più necessario richiedere un nuovo DURC in funzione della finalità per la quale lo stesso deve essere utilizzato. Sarà possibile utilizzare un DURC ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti, scaricabile direttamente da internet.

Vantaggi
Fino a oggi un'impresa in regola sotto il profilo contributivo sapeva di dover attendere anche fino a un mese per ottenere un certificato che dimostrasse la regolarità della sua posizione attraverso una procedura complessa, spesso delegata ad intermediari. L'informatizzazione delle attuali procedure e la creazione di collegamenti tra le diverse banche dati coinvolte permetterà alle imprese di accedere direttamente all'archivio degli Istituti e delle Casse Edili per ottenere un DURC online pronto per essere stampato.
Nel caso in cui vi fossero delle carenze contributive, entro 72 ore verranno comunicate all'interessato le cause dell'irregolarità e saranno sufficienti pochissimi giorni per regolarizzare la propria posizione, ottenendo il relativo certificato.
I vantaggi non riguardano solo le aziende, la dematerializzazione del documento gioverà in termini di semplificazione ed efficienza anche alle Pubbliche Amministrazioni e ai soggetti coinvolti nel rilascio del DURC con forti risparmi sull'utilizzo delle risorse adibite a tale attività, ai tempi di gestione degli appalti e dei pagamenti, alla verifica della regolarità contributiva e ai tempi di gestione.