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DURC per i lavori privati: 90 gg di validità

Con la nota n. 3899 del 05/03/2015 Il Ministero del Lavoro ha risposto alla richiesta di chiarimenti avanzata da Inps, Inail e Cnce, in merito alla durata del Durc in relazione ai lavori edili per i soggetti privati.

 

Con la nota n. 3899 del 05/03/2015 Il Ministero del Lavoro ha risposto alla richiesta di chiarimenti avanzata da Inps, Inail e Cnce, in merito alla durata del Durc in relazione ai lavori edili per i soggetti privati.

 

In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, dell’art. 4 del D.L. n. 34/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 78/2014, con il quale verranno ridefiniti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica stessa, il Ministero ha chiarito che la validità di tali documenti, rilasciati dal 1° gennaio scorso “in relazione ai lavori edili per i soggetti privati” è di 90 giorni.
Da notare bene che, anche laddove detti documenti riportino ancora i 120 giorni, la validità è ridotta a 90 in quanto l’estensione a 120 giorni era valida solo fino al 31/12/2014, come da previsione di cui al comma 8-bis dell’art. 31 del D.L. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 98/2013, secondo la quale “Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati”.