Sicurezza Lavoro
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Durc di congruità per la manodopera edilizia: dal 1° marzo 2023 nuovo sistema di "alert"

Le Parti Sociali nazionali dell’edilizia hanno sottoscritto un accordo finalizzato, in primo luogo, a dare piena attuazione all’istituto della congruità della manodopera edilizia, introducendo per tutti i cantieri pubblici e privati, un’apposita “procedura di alert” che parte dai primi di marzo.

Dall'accordo stipulato lo scorso 7 dicembre tra le Parti sociali nazionali dell'edilizia arrivano novità importanti per la congruità della manodopera edilizia e il cosiddetto DURC di congruità.

Congruità della manodopera: le specifiche dell'Accordo

L'accordo (disponibile in allegato) comprende infatti una nuova "procedura di alert" che entrerà in azione dal prossimo 1° marzo 2023 e coinvolgerà tutti i cantieri, sia privati che pubblici.

Inoltre:

  • in considerazione della fase di avvio del sistema congruità nazionale, per i soli cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023 (la cui denuncia di nuovo lavoro sia stata effettuata a decorrere dal 1° novembre 2021), le Casse Edili/Edilcasse procederanno al rilascio dell’attestato di congruità anche qualora la documentazione giustificativa, eventualmente necessaria a dimostrare il raggiungimento della percentuale minima di congruità, sia costituita da un’autodichiarazione dell’impresa avente ad oggetto ad esempio, l’utilizzo di macchinari altamente tecnologici e/o materiali di pregio o presenza di manufatti estranei alle lavorazioni edili;
  • in ogni caso, dal 1° marzo 2023 tutti i cantieri ancora aperti a tale data, inseriti nel sistema CNCE_Edilconnect, saranno sottoposti alla procedura di alert;
  • in caso di lavoratori autonomi o titolari di impresa artigiana, il sistema CNCE_Edilconnect dovrà attenersi per tali soggetti all’indicazione delle 173 ore massime di lavoro commisurate, convenzionalmente quale costo figurativo ai fini della congruità, rispettivamente al III° livello (operaio specializzato) per i lavoratori autonomi e al V° livello per il titolare di impresa artigiana, secondo gli importi stabiliti dal contratto collettivo nazionale dell’artigianato;
  • fermo restando che l’inserimento nel sistema CNCE_EdilConnect delle ore lavorate dal lavoratore autonomo è la forma primaria per dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera, in caso di presentazione di documentazione (idonea fattura) che attesti i costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, la stessa deve contenere specificatamente l’indicazione dell’importo di manodopera;
  • si conferma l'obbligo della denuncia per specifico cantiere.

Verifica di congruità della manodopera: cos’è

Il decreto n.143/2021 del Ministero del Lavoro sul nuovo DURC di congruità, operativo dal 1° novembre 2021, ha definito un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.


Ripassa le regole!

La procedura di alert

In virtù di quanto stabilito nell'Accordo, in un documento ad hoc realizzato dalla CNCE (che consigliamo di leggere integralmente) viene riportata l’ipotesi di procedura informativa, che il sistema CNCE_Edilconnect veicola per il tramite della Cassa competente, per l’impresa affidataria e per il committente, suddivisa tra appalti pubblici e privati, al fine di sensibilizzare ad un corretto adempimento della normativa stessa con particolare riguardo alla richiesta dell’attestazione.

La CNCE, infine, sottolinea che, qualora dalle notifiche preliminari pervenute alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente risulti un lavoro pubblico o privato (quest’ultimo per un’opera il cui valore complessivo sia pari o superiore a 70.000 euro) cui non corrisponda alcuna DNL nel sistema CNCE_Edilconnect, la Cassa, decorsi 30 giorni dalla data presunta di inizio lavori indicata nella notifica stessa, invierà una comunicazione a mezzo Pec all’impresa affidataria, per informarla della necessità di ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di congruità. La pec servirà per informare che l’opera è soggetta alla verifica di congruità.

Le regole sul Durc di congruità non si applicano alla ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, per le quali sono state adottate delle ordinanze specifiche.

Per ogni categoria di lavori, sono inseriti gli indici minimi di congruità. Le Casse Edili analizzano i dati forniti dalle imprese o dai committenti e, se conformi agli indici minimi, rilasciano il Durc di congruità.

Nel caso  di incongruenze, le Casse Edili invitano le imprese alla regolarizzazione entro 15 giorni. Se lo scostamento è inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, l’attestazione di congruità può essere rilasciata se il direttore dei lavori giustifica tale scostamento.

Per i lavori pubblici, la pec ricorda al committente di richiedere la congruità al momento dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori, prima di procedere al saldo finale, e all’impresa affidataria di consegnare al committente la documentazione comprovante la congruità.

Per i lavori privati, la pec ricorda all’impresa affidataria di dimostrare la congruità prima dell’erogazione del saldo finale del committente.

Saranno soggetti alla procedura di alert tutti i cantieri che risultino aperti alla data del 1° marzo 2023.

Per i cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023 (con DNL presentata a decorrere dal 1° novembre 2021), le Casse Edili rilasceranno la congruità anche a fronte di un’autodichiarazione dell’impresa.


IL TESTO INTEGRALE DELL'ACCORDO E IL DOCUMENTO CON LE SPECIFICHE DEL SISTEMA DI ALERT SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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