DM 560/2017 (decreto BIM) e l’atteso Regolamento unico
Breve commento ad alcuni punti dello Schema di regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n 50, recante “Codice dei Contratti pubblici”.
In questo articolo proponiamo un breve commento ad alcuni punti dello Schema di regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n 50, recante “Codice dei Contratti pubblici”. La bozza di regolamento consultata è datata 13-05-2020.
Con la progressione cui siamo ormai abituati, quattro anni dopo la pubblicazione del Codice dei contratti pubblici del 2016, siamo ora in attesa del nuovo regolamento attuativo.
Di seguito proporremo alcuni cenni e spunti di riflessione ad una parte dei contenuti della bozza (da considerare quindi come tale, valutando anche una possibile revisione nel prossimo periodo) che riguardano da vicino chi si occupa di “metodi e strumenti elettronici specifici” (ovvero BIM – Building Information Modeling).
Si è arrivati, ormai quasi tre anni fa, con il DM 560/2017, alla definizione dei tempi e modi di introduzione obbligatoria del BIM negli appalti pubblici (oggi realtà per lavori complessi relativi ad opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro).
Nel Codice stesso, all’art. 23 c. 13, troviamo il riferimento a tale Decreto. Si tratta di un documento di poche pagine ma denso di contenuto informativo, da segnalare in particolare l’art. 3 che riguarda gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti. E certamente all’interno del nuovo regolamento attuativo il cosiddetto decreto BIM trova posto e viene aggiornato ed arricchito.
Il nuovo ponte sul Polcevera: dal modello BIM alla simulazione delle operazioni di varoLe nuove tecnologie a disposizione degli operatori del mondo delle costruzioni hanno permesso che i lavori per il Ponte San Giorgio, il nuovo viadotto sul Polcevera inaugurato lo scorso 3 agosto, proseguissero in maniera spedita.
Studio MEG racconta il suo contributo in questo importante progetto, realizzato anche con il supporto di Tekla Structures, il software BIM strutturale.
DM 560/2017: gestione digitale delle informazioni nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere
Si sta lentamente ma inesorabilmente assistendo all’inserimento della gestione informativa anche all’interno dei processi decisionali e gestionali delle stazioni appaltanti pubbliche italiane. Il chiaro segnale arriva sin dai primi articoli previsti per il regolamento, dove tra le definizioni inizia a trovare posto l’ “ambiente di condivisione dei dati” e, assoluta novità rispetto al citato DM 560, l’ “offerta di gestione informativa”, oltre che il “modello informativo” (già nel DM 560 “modelli informativi multidimensionali orientati a oggetti”) come “insieme di contenitori di informazione strutturata, semi-strutturata e non strutturata” (un’eco della definizione che ne ha dato UNI EN ISO 19650:2019).
Di particolare rilevanza è l’inserimento del BIM accanto ai temi di “qualità del processo e qualità del progetto”, a chiarirne la vera modalità di utilizzo: massimizzare l’efficienza minimizzando gli sprechi (per dirla alla TPS), di energia, tempi, costi. Questo però non porta a trascurare l’importanza dei lavori: è ormai chiaro che il BIM si applica all’intero ciclo di vita dell’asset ed all’intera filiera. Tant’è che la digitalizzazione della fase di cantiere, già in qualche modo rivoluzionata col DM 49/2018, qui viene ulteriormente declinata con un “modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell’intervento” cui “può essere associato l’utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici”.
Il BIM non viene quindi più relegato alla sola fase di progettazione, come è avvenuto a lungo e come ormai non è più nei fatti.
È interessante notare come trovi posto, al Titolo IV del Regolamento “Progettazione dei lavori”, un intero articolo dedicato all’ “utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici” all’interno del quale vengono declinati alcuni principi già espressi dal DM 560: gli adempimenti preliminari diventano ormai “obblighi”, vengono ripresi i contenuti del Capitolato (Informativo), si riportano le tempistiche di introduzione del BIM e viene introdotta l’offerta di gestione informativa (un’eco a quanto prevede UNI 11337:2017-5); tutto senza mai perdere di vista l’applicabilità all’intero ciclo di vita dell’opera (progettazione, costruzione, gestione delle opere e relative verifiche).
Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici: a che punto siamo?
L’albero di ciliegio cresciuto nelle crepe dell’asfalto di Milano in modo spontaneo: un esempio di resilienza (fonte: milano.corriere)
È chiaro che ci troviamo in una fase di transizione e quindi ancora, inevitabilmente, all’interno del regolamento troviamo riferimento agli elaborati che compongono i livelli di progettazione, con l’elenco elaborati grafici e relative scale di rappresentazione. Ad ogni modo, il passaggio analogico-digitale, digitization-digitalization (da un cambio di supporto ad un cambio di processo) è già da tempo iniziato ed è ormai inarrestabile. La bozza di regolamento consultata durante la redazione del presente articolo è di maggio 2020 (ancora in tempo di emergenza sanitaria) e si presenta come una testimonianza, a parere dello scrivente, di una resilienza italiana che non possiamo smettere di allenare, proprio come l’albero di ciliegio cresciuto nelle crepe dell’asfalto di Milano in modo spontaneo.
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