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DL n. 11/2023 "Le modifiche alla responsabilità solidale": sono valide anche per i crediti ceduti prima del 17 Febbraio?

Il Decreto Legge n.11/23 apporta modifiche alla responsabilità solidale che ha costituito un ostacolo alla cessione del credito in quanto detta responsabilità poteva estendersi e coinvolgere i cessionari nel recupero della detrazione indebitamente fruita.

Cessione crediti: la disciplina dispone per il futuro ma avvantaggia anche coloro che hanno acquistato anche prima del 17/2

L’ art. 1, comma 1, lett. b) del DL elenca il set di documentazione che se ottenuto dal cessionario dovrebbe comprovare la sua diligenza e buona fede, escludendolo quindi dalla responsabilità solidale. Questo set di documenti rispecchia la check list stilato dalla Fondazione Nazionale dei commercialisti che permette il rilascio del visto di conformità della pratica.

Durante il corso di formazione del 20 Febbraio 2023 sul tema “La responsabilità dell' asseveratore tra ENEA e l'Agenzia delle entrate" organizzato da Geo Network, tre noti esperti Dott. Nicola Forte, commercialista, l’ Avv. Stefano Fiorentini (esperto in contenzioso tributario) ed il Geom. Alessio Tesconi (esperto in edilizia ed urbanistica) hanno approfondito il tema della responsabilità osservando che chi ha acquistato i crediti con visto di conformità prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, ovvero prima del 17 febbraio, avrà comunque il set di documentazione che è richiesta dal decreto.

In particolare, l’ Avv. Fiorentini ha ricordato che la nuova disciplina dispone per il futuro, ma se ne avvantaggiano anche coloro che hanno acquistato i crediti prima del 17 febbraio. In altre parole, chi ha la documentazione a posto può stare “moderatamente tranquillo”.
Ha altresì commentato alcune recenti sentenze della Cassazione che hanno sollevato, tuttavia, diversi dubbi tra gli operatori del settore. In particolare, la sentenza n. 45558 del 1° dicembre 2022 ha statuito che il cessionario comunque non può automaticamente considerarsi estraneo al reato, anche se in buona fede.

Tuttavia, ci sono alcune distinzioni da fare, in quanto sono state emesse diverse importanti sentenze su questo tema non del tutto allineate.

Alcune hanno affermato la possibilità di sequestrare al cessionario (anche se in buona fede) il provento della transazione, ovvero lo spread tra il valore nominale ed il prezzo pagato. Questo perché è seguita la seguente logica: anche se il cessionario è estraneo alla violazione, ne ha tratto comunque un provento e quindi il sequestro è limitato a questo guadagno.
L’ Avv. Fiorentini ha tuttavia precisato che questo provento non è un guadagno perché stiamo parlando di uno sconto sulle imposte. La giurisprudenza in materia non è ancora uniforme e quindi potrebbero esserci ulteriori “messa a punto” da parte dei giudici per fare chiarezza su aspetti fondamentali per disincagliare l’attuale blocco e nuova spinta al mercato delle cessioni.

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Le Modifiche alla responsabilità solidale

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