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Divieto generalizzato di cessione del credito e sconto in fattura: da quando e per quali interventi

Il Decreto Cessioni ha introdotto un divieto generalizzato, a partire dal 17 febbraio 2023, di poter optare per le opzioni alternative di cessione del credito o sconto in fattura in relazione ai bonus edilizi (Superbonus e altri) derivanti dalle spese sostenute per specifici interventi.

Concludiamo il nostro 'viaggio' dentro le precisazioni della circolare 27/E/2023 dell'Agenzia delle Entrate sul Decreto Cessioni (11/2023), andando a dettagliare quali sono i tipi di interventi edilizi per i quali opera il divieto generalizzato di ricorrere a una delle due opzioni alternative (cessione del credito o sconto in fattura) attivo, lo ricordiamo, dallo scorso 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del DL Cessioni, poi convertito in legge 38/2023).

Il perimetro 'oggettivo': per quali interventi vige il divieto di cessione o sconto

L'art.1 comma 2 del DL Cessioni - chiariscono le Entrate - sancisce, per il titolare della detrazione d'imposta, a partire dal 17 febbraio 2023, un generale divieto di esercizio dell’opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta per gli interventi elencati al comma 2 dell'art.121.

Quindi, dal 17 febbraio 2023, fatte salve le deroghe che abbiamo già esaminato in questo articolo, i beneficiari del Superbonus e dei bonus diversi dal Superbonus potranno fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, mediante una ripartizione su più anni d'imposta.

Il divieto opera, quindi, in relazione agli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all'art.16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR (interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni degli edifici residenziali; interventi di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, nonché interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune). Si tratta di interventi sui quali si può prendere il Bonus Ristrutturazioni;
  • efficienza energetica: Ecobonus (ex art. 14 DL 63/2013) e SuperEcobonus;
  • adozione di misure antisismiche: Sismabonus (art. 16 commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013) e SuperSismabonus;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (Bonus Facciate, oggi estinto);
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del Decreto Rilancio. NB - Per questi interventi abbiamo già più volte precisato che opera una specifica deroga.

Cessione del credito e sconto in fattura post Decreto Cessioni: chi può ancora esercitarlo e per quali interventi edilizi

Il divieto generalizzato di cessione del credito o sconto in fattura, scattato dal 17 febbraio 2023, non si applica per i lavori anti barriere architettoniche, per gli interventi di ONLUS, cooperative, case popolari, per gli edifici danneggiati da terremoti ed altre calamità e per le varianti di lavori i cui titoli abilitativi erano stati presentati prima della 'data limite'.


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Altri interventi edilizi 'pre' DL Rilancio per i quali sono state bloccate le cessioni

Il comma 4 dell'art.2 del DL Cessioni ha poi abrogato le disposizioni di cui all'art.14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'art.16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del DL 63/2013, ossia le norme che prevedevano la possibilità di esercitare - già prima dell'entrata in vigore dell'art.121 - il diritto di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, in relazione a:

  • a) spese per interventi di riqualificazione energetica e interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari
    o superiore a 200.000 euro;
  • b) spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione d’interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.

L'abrogazione disposta dal Decreto Cessioni determina che, qualora la fattispecie in concreto verificatasi non rientri tra quelle di cui al comma 2 dell'articolo 121 del DL Rilancio, il contribuente non potrà più avvalersi, in via residuale, delle disposizioni del DL 63/2013 relative all'esercizio delle opzioni.

In definitiva: dal 17 febbraio 2023, gli interventi che rientravano nella previsione delle norme abrogate possono fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito d'imposta solo ove siano compresi nell'elenco di cui al comma 2 dell'art.121 del DL Rilancio e sempre che ricorrano le condizioni di deroga previste dal DL Cessioni.

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