Distanze tra pareti finestrate: se c'è un portico i 10 metri non valgono! Ecco perché
Tar Liguria: l'art. 9 comma 1 n. 2 del DM 1444/1968, secondo cui per gli edifici di nuova costruzione deve osservarsi la distanza minima di 10 m. dalle pareti finestrate degli edifici antistanti, non si applica quando di fronte all’edificio in costruzione si trova un portico aperto
Oggi ci occupiamo di un caso molto interessante, relativo ad un ricorso contro un provvedimento di diniego di accertamento di conformità relativo ad un porticato. Il provvedimento è motivato con il mancato rispetto delle distanze tra costruzioni di cui all’art. 9 DM 2 agosto 1968 n. 1444 in relazione alla presenza di una porta e di una porta finestra posta sul fabbricato antistante.
In questo caso, precisa il Tar Liguria nella sentenza 527/2020, la regola dei 10 metri 'decade': l'art. 9 sopracitato stabilisce infatti che “le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:…omissis…2) 2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; …omissis…”. La ratio della norma è stata ravvisata nell’esigenza di evitare la formazione intercapedini dannose per la salute.
Alla luce del tenore letterale della disposizione, è evidente che il porticato, essendo aperto e non presentando “pareti” esula dal campo di applicazione della norma. Il porticato, infatti, non impedisce la circolazione dell’aria e della luce di talchè non appare riconducibile, neppure analogicamente, alla previsione dell’art. 9 DM 1444/68.
Come, peraltro, si è già espressa la giurisprudenza, la norma dell'art. 9 comma 1 n. 2 del DM 2 aprile 1968 n. 1444, secondo la quale per gli edifici di nuova costruzione deve osservarsi la distanza minima di 10 mt. dalle pareti finestrate degli edifici antistanti, non si applica per analogia quando di fronte all'edificio in costruzione si trova un portico aperto. (CGA 13 ottobre 1999 n. 450).
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