Distanze tra edifici: l'azione per violazione è indipendente dal condono edilizio
Una recente sentenza della Cassazione stabilisce che il condono edilizio, esplicando i suoi effetti sui rapporti tra PA e costruttore privato, non ha incidenza nei rapporti tra privati che possono comunque chiedere tutela per il rispetto delle distanze tra edifici
Il condono edilizio non può in ogni caso bloccare l'azione per violazione delle distanze tra edifici e costruzioni. E' il principio sostenuto dalla Corte di Cassazione con la sentenza 18244 del 16 settembre 2016, che di fatto ha tenuto distinti due aspetti precisi:
- il condono edilizio, che ai sensi dell'art. 873 c.c., esplica i suoi effetti sul piano dei rapporti pubblicistici tra PA e privato costruttore;
- i privati cittadini, che non ne sono 'toccati' ed hanno ugualmente facoltà di chiedere la tutela ripristinatoria apprestata dall'art. 872 c.c. per le violazioni delle distanze tra edifici previste dalla legge.
La sentenza riporta anche un orientamento più volte affermato dalla Cassazione, ossia che laddove "i regolamenti edilizi comunali stabiliscano una distanza minima assoluta tra costruzioni maggiore di quella prevista dal codice civile, detta prescrizione deve intendersi comprensiva di un implicito riferimento al confine, dal quale chi costruisce per primo deve osservare una distanza non inferiore alla metà di quella prescritta, con conseguente esclusione della possibilità di costruire sul confine e, quindi, della operatività del criterio cosiddetto della prevenzione".
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Condoni e Sanatorie
Il condono edilizio è 'normato' da una legge dedicata, va a sanare le irregolarità sostanziali ed è previsto solo per opere realizzate in un preciso lasso temporale, mentre la sanatoria ordinaria del Testo Unico Edilizia regolarizza gli abusi formali ed è sempre possibile