Distanze tra edifici: devono rispettarle anche i muri di contenimento e le scale tamponate. Ecco perché
Tar Toscana: rientrano nel concetto civilistico di “costruzione” le parti dell'edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati (cosiddetti “aggettanti”), che pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, sono destinate ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato
Un muretto divisorio realizzato in rilievo e una scala a sbalzo devono rispettare le regole sulle distanze tra costruzioni, altrimenti sono 'abusive' e vanno rimosse.
Lo ha precisato il Tar Toscana nella sentenza 1416/2020 dello scorso 18 novembre, ricordando che, secondo un pacifico orientamento della Cassazione, "in materia di distanze legali fra edifici, se da un lato non sono computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale o di rifinitura accessoria di limitata entità, come la mensole, le lesene, i cornicioni, le grondaie e simili, rientrano nel concetto civilistico di “costruzione” le parti dell’edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati (cosiddetti “aggettanti”), che pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, sono destinate ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato. Di talché, agli effetti di cui all’art. 873 c.c., la nozione di “costruzione”, stabilita dalla legge statale, deve essere unica e non può essere derogata, sia pure al limitato fine del computo delle distanze, dalla normativa secondaria, giacché il rinvio contenuto nella seconda parte dell’art. 873 c.c., è limitato alla sola facoltà per i regolamenti locali di stabilire una distanza maggiore (tra edifici o dal confine) rispetto a quella codicistica" (Cassazione civile sez. II, 29/01/2018, n.2093).
Qui, per l'esattezza:
- la scala contestata risulta anche tamponata sul lato che si affaccia sul confine con ciò uscendo rafforzata la sua natura di vera e propria costruzione ai fini del rispetto della distanze.
- per ciò che riguarda il muretto, occorre richiamare la giurisprudenza della S.C. in tema di muri di cinta secondo cui qualora l'andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall'opera dell'uomo; conseguentemente, esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali (senza che abbia rilievo chi, tra i proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento) ed è assoggettato al rispetto delle distanze stesse (Cass. 10512/2018) e ciò anche quando non superi l’altezza di tre metri (Cassazione civile sez. II - 05/01/2000, n. 45).
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