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Distanze tra edifici: anche le pertinenze e i locali accessori devono rispettarle

Non esiste differenza tra edifici principali e strutture accessorie (come gazebi, tettoie, forni o locali tecnici) ai fini del calcolo delle distanze: anche queste strutture devono rispettare le stesse regole previste per gli edifici abitativi, in quanto le distanze minime vanno rispettate per tutte le costruzioni, indipendentemente dalla loro funzione o dalle dimensioni.

Quali tipi di opere edilizie devono rispettare le regole sulle distanze tra edifici? Anche le strutture accessorie e le pertinenze sono soggette al limite dei 10 metri (o minore, se così risulta dalle regole locali)? Come si misurano le distanze?

A queste domande risponde la recente sentenza 3303/2024 del 29 novembre del Tar Sicilia, che riguarda il ricorso presentato contro un Comune per il rigetto di una richiesta di sanatoria amministrativa relativa a opere edilizie realizzate in difformità dagli elaborati approvati.

In particolare, il caso coinvolge un gazebo, un forno a legna e un locale tecnico, considerati non conformi alla normativa urbanistica vigente per violazione delle distanze minime tra edifici.

 

Distanze tra edifici: non c'è differenza tra strutture principali e accessorie

Nel caso specifico, si sottolinea come "deve essere data, con priorità, esatta qualificazione giuridica alla nozione di fabbricato, in relazione alle distanze edificatorie, poiché, a dispetto di quanto sostenuto nel ricorso, questa non è soggetta ad alcun distinguo non essendoci distinzione tra fabbricato destinato a unità abitative, o residenziali, e i locali pertinenziali preposti a maggiore godimento e fruizione dell’edificio".

 

Distanze: si misurano in orizzontale

Secondo quanto disposto dalla lettura combinata, per quel che vale nel caso di specie, tra art.64 N.T.A. al PRG e del Regolamento edilizio comunale (art.33), “Le distanze si misurano in orizzontale e devono essere rispettate per ogni punto dell’edificio, locali accessori e volumi tecnici e sono misurate normalmente ai fronti degli edifici”.

 Tale disposizione determina, di conseguenza, nel rapporto tra la nozione di fabbricato e le distanze, che ogni punto del primo, nel modo sopra inteso, deve rispettare la distanza minima dai confini di 7,5 metri.

 

Come si misurano le distanze tra costruzioni

La distanza tra costruzioni deve essere verificata in modo lineare, tracciando linee perpendicolari tra gli edifici. Questa conclusione non contraddice il principio giurisprudenziale secondo cui la distanza di 10 metri tra pareti finestrate di edifici antistanti deve computarsi con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano.


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Gazebi, tettoie e locali tecnici dentro il calcolo delle distanze

Quindi, ricapitolando: non esiste differenza tra edifici principali e strutture accessorie (come gazebi, tettoie, forni o locali tecnici) ai fini del calcolo delle distanze. Anche queste strutture devono rispettare le stesse regole previste per gli edifici abitativi.

Di conseguenza, deve ritenersi legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di sanatoria amministrativa rispetto alla posizione del gazebo, del forno e del locale tecnico collegato da una tettoia, e del vano realizzato in aderenza nord dell'immobile, poiché tali opere non rispettano le distanze previste dall'art. 64 N.T.A. al PRG, e non possono dirsi conformi a quanto previsto dagli artt. 36 e 37 d.p.r. 380/01, vista l'assenza di adeguata distanza del fabbricato dalle aree circostanti.

 

Qualificazione delle opere e violazioni riscontrate

Il TAR ha valutato le opere oggetto di sanatoria e ha respinto il ricorso poiché esse non rispettavano i requisiti di legge. Nello specifico:

  • il gazebo è considerato un vero e proprio fabbricato (21 mq, pilastri in cemento armato, tetto in latero-cemento e tegole), privo dei requisiti di accessorietà, temporaneità e amovibilità che caratterizzano le pertinenze;
  • il forno a legna è assimilato a un fabbricato, poiché realizzato in muratura e collegato a una tettoia fissa, non considerabile struttura amovibile;
  • il locale tecnico è realizzato a 1,20 metri dal confine, quindi ben al di sotto della distanza minima prevista.

Le opere, inoltre, non possedevano il requisito della doppia conformità urbanistica ed edilizia al momento della realizzazione e al momento della presentazione dell'istanza, risultando difformi in entrambi i periodi considerati.

 

I punti chiave sulle distanze tra costruzioni

In definitiva:

  • le strutture realizzate non possono essere considerate pertinenze esenti dalle norme sulle distanze;
  • le distanze minime vanno rispettate per tutte le costruzioni, indipendentemente dalla loro funzione o dalle dimensioni;
  • la doppia conformità è necessaria per ottenere la sanatoria edilizia.

LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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