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Distanze legali tra edifici ex art.873 cc: valgono quelle lineari

Cassazione: le distanze 'legali' ex art. 873 cc (3 metri) sono quelle lineari e non possono essere considerate né le distanze che si misurano in verticale tra una porzione di fabbricato sottostante e quella sovrastante, né le consistenze immobiliari appartenenti ai soggetti terzi

In caso di controversia sulle distanze tra edifici, la misurazione di quelle cd "legali" ossia oggetto della previsione dell'art. 873 del Codice Civile va fatta attraverso le distanze lineari. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n.98/2017 del 4 gennaio, evidenziando peraltro che non possono essere considerate né le distanze che si misurano in verticale tra una porzione di fabbricato sottostante e quella sovrastante, né le consistenze immobiliari appartenenti ai soggetti terzi.

Ricordiamo che l'art. 873 del Codice Civile stabilisce che "le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore".

Nella fattispecie, la Cassazione si è pronunciata sulla violazione in materia di distanze lamentata dalla proprietaria di un immobile sottostante a quello dei convenuti, in relazione alle opere da essi eseguite nel 2002 in un immobile, con richiesta di demolizione di vari parti dell’edificio.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF