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Distanze in edilizia: ecco come si calcolano. Il metodo lineare

Tar Veneto: le distanze tra fabbricati non si misurano in modo radiale, come avviene per le distanze rispetto alle vedute, ma in modo lineare, perpendicolare ed ortogonale

Il Tar Veneto, con sentenza 1063/2017 del 27 novembre, ha rimarcato il principio secondo il quale, poiché lo scopo perseguito dal legislatore è quello di evitare intercapedini dannose, le distanze tra fabbricati non si misurano in modo radiale, come avviene per le distanze rispetto alle vedute, ma in modo lineare, perpendicolare ed ortogonale (ex pluribus cfr. Cassazione civile, sez. II, 7 aprile 2005, n. 72859) e la relativa disciplina non trova pertanto applicazione "quando i fabbricati sono disposti ad angolo e non hanno fra loro pareti contrastanti perché ciò che rileva è la distanza fra opposte pareti".

Nel caso di specie, era stato impugnato un rilascio di permesso di costruire con diverse censure, tra le quali la violazione dell'art. 9 del DM 9 aprile 1968, n. 1444, "perché non viene rispettata la distanza di 10 m da una porzione del portico delle ricorrenti che deve considerarsi come parete finestrata".

Secondo i giudici amministrativi, il motivo è infondato, poiché come controdedotto dalla controinteressata, senza replica sul punto da parte delle ricorrenti, dalla documentazione versata in atti e, in particolare, "dalla tavola 6 del progetto (cfr. doc. 9 allegato alle difese della controinteressata nell’elenco documenti depositato in giudizio l’11 novembre 2016), l'edificio in progetto in realtà rispetta la distanza di 10 m, perché la porzione del muro che secondo le ricorrenti viola le distanze, viene dalle stesse misurata in modo scorretto".

In questo caso, quindi, la proiezione della nuova parete chiusa progettata in ampliamento del deposito crollato non interseca il portico delle ricorrenti.

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