Data Pubblicazione:

Distanze in Edilizia, Corte Costituzionale: deroghe regionali solo per esigenze urbanistiche

Distanze in edilizia: la Consulta boccia la parte della legge regionale del Veneto 4/2015 che non fissava l'ambito circoscritto della disciplina in un piano urbanistico attuativo (Pua). Le deroghe sono ammesse solo per esigenze urbanistiche

La deroga regionale alla disciplina delle distanze in edilizia realizzata dagli strumenti urbanistici è legittima se fa riferimento ad una pluralità di fabbricati ed è fondata su previsioni planovolumetriche. E' il principio di massima col quale la Corte Costituzionale, nella pronunciare la sentenza 41/2017 depositata lo scorso 24 febbraio, ha bocciato la parte della legge regionale del Veneto n.4/2016 (art. 8, comma 1, lettera a)) che ammetteva la possibilità dei comuni (con lo strumento urbanistico generale) di derogare ai limiti minimi di distanza tra i fabbricati di cui all'art. 9 del Dm 1444/1968 non solo nei casi ammessi da una consolidata giurisprudenza costituzionale, e cioè quando necessario per dettare un assetto urbanistico ordinato e unitario a determinate zone della città, e attraverso lo strumento di un piano urbanistico attuativo, ma anche nella troppo generica previsione di "ambiti di interventi disciplinati puntualmente".

La violazione contestata dalla Consulta è quindi all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in riferimento all’art. 2-bis del d.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia) che ammette deroghe al DM 1444/1968 sopracitato.

La mozione del Governo
Secondo Il Governo, il citato art. 8, comma 1 avrebbe demandato allo strumento urbanistico generale la fissazione dei limiti di densità, altezza e distanza tra fabbricati, in deroga a quelli stabiliti dall’ordinamento statale, in una serie di ipotesi elencate. La lettera a), quella censurata, stabilisce che lo strumento urbanistico generale possa derogare: "nei casi di cui all’articolo 17, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio', con riferimento ai limiti di distanza da rispettarsi all’interno degli ambiti dei piani urbanistici attuativi (PUA) e degli ambiti degli interventi disciplinati puntualmente". La disposizione, secondo il Governo, contrasterebbe con l’art. 2-bis del Testo Unico Edilizia in quanto gli strumenti per disporre le deroghe risulterebbero eccessivamente generici e indeterminati.

La decisione della Consulta
La Corte Costituzionale, in primis, ha ricordato che la disciplina delle distanze tra proprietà private è disciplinata dal Codice civile ed è di competenza statale, ma "alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo a condizione che la deroga sia giustificata dall'esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio".

Pertanto, qualsiasi deroga alla disciplina delle distanze realizzata dagli strumenti urbanistici deve "ritenersi legittima sempre che faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati ("gruppi di edifici") e sia fondata su previsioni planovolumetriche che evidenzino, cioè, una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni considerate come fossero un edificio unitario (art. 9, ultimo comma, del DM 1444 del 1968)".

Viene pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Veneto n.4/2016 "limitatamente al riferimento alla lettera «b)» dell'art. 17, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2004 e alle parole 'e degli ambiti degli interventi disciplinati puntualmente'", poiché "l'espressione utilizzata, infatti, appare in contrasto con lo stringente contenuto che dovrebbe assumere una previsione siffatta, destinata a legittimare deroghe al di fuori di una adeguata pianificazione urbanistica".

In definitiva, il "vizio" dell'art.8, comma 1 lettera a) della legge regionale Veneto è la legittimazione di deroghe alla disciplina delle distanze tra fabbricati al di fuori dell’ambito della competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio, e la contestuale violazione del limite dell’ordinamento civile assegnato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
 

Allegati