Porte e Chiusure
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Distanze in edilizia: aperture di porte a meno di 1.5 metri sono illegittime

Edilizia privata: è vietato creare un'apertura a meno di tre metri dal confine dell'immobile vicino, anche in caso di installazione di porta impenetrabile

Se una porta viene aperta a 75 centimetri dal confine con un’altro fondo, si configura comunque la violazione delle norme sulle distanze in edilizia, che impongono un minimo di 1.5 metri, poiché in virtù di quanto previsto dall’art.905 del Codice Civile, “non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo”.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza 20273/2017 dello scorso 22 agosto, dove si chiarisce che è illecito aprire un'apertura per installare una porta (anche se di ferro, dalla quale non sia possibile scrutare oltre i confini almeno sinché è chiusa) a meno di 1.5 metri dal confine di un altro fondo, quanto meno quando siano anche solo teoricamente possibili "prospectio" e "inspectio".

Il presupposto di partenza è quindi che, in tema di limitazioni legali della proprietà, con particolare riferimento alle scale, ai ballatoi e alle porte, i quali fondamentalmente sono destinati all'accesso dell'edificio, e soltanto occasionalmente od eccezionalmente per l'affaccio, la giurisprudenza ha statuito che possono configurare vedute quando - indipendentemente dalla funzione primaria del manufatto - risulti obiettivamente possibile, in via normale, per le particolari situazioni o caratteristiche di fatto, anche l'esercizio della "prospectio" ed "inspectio" su o verso il fondo del vicino

Le vedute, infatti, si configurano quando sia "oggettivamente possibile, in via normale, per le particolari situazioni o caratteristiche di fatto, anche l'esercizio della "prospectio" e "inspectio" su o verso il fondo del vicino". Nel caso di specie, quindi, a nulla vale che la porta fosse in ferro e che (come peraltro confermato dalla Corte di Appello, poi ribaltata in terzo grado) non costituisse veduta perché era impossibile guardare nella proprietà confinante. La discriminante, quindi, è "l'obiettiva esistenza di una servitù di veduta".

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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