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Distanze in edilizia, ancora voi? La Regione non può derogare alla norma statale antisismica

Cassazione: per il principio gerarchico delle fonti la legge regionale in materia antisismica non può derogare all'omologa normativa statale nemmeno in materia di distanze

Distanze in edilizia: comanda lo Stato, non la Regione

La Regione non può derogare alla legge statale antisismica neanche in materia di distanze tra costruzioni: la Cassazione ribadisce un concetto che è molto importante 'mentalizzare', soprattutto in periodi nei quali le distanze tra costruzioni sono molto 'gettonate', tra presunte modifiche e liberalizzazioni apportate dal Decreto Sblocca Cantieri che, come abbiamo avuto modo di vedere, in realtà per il momento non ha cambiato granché dello status quo.

In ogni caso, l'ordinanza 11371/2019 del 29 aprile della Cassazione va analizzata con attenzione. Questi i paletti principali:

  • per il principio gerarchico delle fonti, la legge regionale in materia antisismica non può derogare all'omologa normativa statale, neanche in materia di distanze;
  • la circostanza che sul territorio regionale, in anni precedenti e in zona diversa sia stata abbassata la distanza tra edifici "nuovi" costruiti in un diverso post terremoto non ha alcuna influenza sull'interpretazione fornita dalla Cassazione in un caso di ricostruzione originato da un successivo sisma in altro ambito regionale.

Distanze tra costruzioni e norme regionali: un caso spinoso

Nel 'nostro' caso, era stato chiesto, da parte di una cittadina al Pretore del Comune di Naso di ordinare la sospensione della costruzione dell'opera intrapresa da un'altra cittadina sul fondo, sito nel comune di Ucria, limitrofo al proprio, in quanto non rispettava la prescritta distanza di 10 metri.

Con sentenza n. 33/1993, il Pretore confermava le precedenti ordinanze di sospensione dei lavori e ordinava la demolizione o l'arretramento della nuova opera fino al raggiungimento della distanza di 10 metri dalla parete finestrata dell'immobile della ricorrente.

Veniva quindi proposto ricorso lamentando, tra l'altro, l'erronea qualificazione del fabbricato in corso di realizzazione quale "nuova opera", con conseguente inapplicabilità della distanza di 10 metri tra le pareti finestrate prevista dal regolamento edilizio del Comune di Ucria, in virtù della deroga contenuta nella legge della regione Siciliana n. 38/1978, non richiedendo il ripristino di un fabbricato, danneggiato dal terremoto e poi demolito, il rispetto delle distanze previste per le nuove costruzioni. Il Tribunale di Patti, con sentenza n. 256/2004, accoglieva l'impugnazione e revocava i provvedimenti pretorili di sospensione dell'opera, da qui il contro-ricorso in Cassazione della prima cittadina.

Per la Cassazione, in effetti il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la legge regionale n. 38 del 1978, art. 6, autorizzando il ripristino nello stesso sito dell'immobile danneggiato o distrutto dal sisma del 1978, abbia implicita vis derogatoria in tema di distanze rispetto alla normativa antisismica statale. Così facendo non ha però considerato che, per il principio gerarchico delle fonti ciò non sarebbe tecnicamente possibile, e che, in realtà, nella specie non è neppure ipotizzabile un concorso di norme legislative statali e regionali.

Infatti la disciplina delle distanze, ma tale specifica questione non è oggetto di doglianza, rientra nella materia dell'ordinamento civile di competenza legislativa esclusiva dello Stato, alla quale, per quanto concerne lo specifico della doglianza, è per di più riservata l'esclusiva competenza in materia di sicurezza, sì che la consentita conforme ricostruzione nello stesso sito va necessariamente esclusa dall'interprete nella ipotesi in cui interferisca con la legislazione antisismica statale, posta a presidio della pubblica incolumità e sicurezza"; all'accoglimento di tale "assorbente" motivo seguiva la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Messina affinché, applicato il principio richiamato, accertasse "il rispetto delle distanze stabilite dalla normativa antisismica statale all'epoca vigente".

Riassunto il processo, la Corte di appello di Messina - con sentenza 14 maggio 2014, n. 365 - accoglieva nuovamente l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza del Pretore di Naso, rigettava le domande e revocava i provvedimenti pretorili di sospensione dei lavori.Si rendeva quindi necessario un ulteriore intervento della Cassazione.

La Regione non può derogare sulle distanze (competenza dello Stato)

Anche il secondo passaggio in Cassazione confermava la tesi originaria, sottolineando il principio di diritto secondo cui la normativa speciale regionale non può avere portata derogatoria rispetto a quella antisismica statale e sulla base di questo principio ha chiesto al giudice di accertare "il rispetto delle distanze stabilite dalla normativa antisismica statale all'epoca vigente".

Il giudice, invece, ha del tutto prescisso dalla normativa antisismica statale all'epoca vigente e ha ritenuto applicabili le norme derogatorie della legge regionale n. 38/1978, e ciò solo perché queste contengono un richiamo ad una legge statale specificamente dettata per una particolare zona, diversa da quella in cui si trova l'opera per cui è causa, nella quale vi è stato un terremoto nel 1968.

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