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Distanze di 10 metri tra edifici: quando nel calcolo rientra la tettoia in legno a copertura del terrazzo

Se sporge rispetto al filo del fabbricato, così come rispetto al terrazzo che protegge, anche una tettoia che svolge funzione di semplice copertura ornamentale può comportare l'inosservanza della distanza legale minima tra edifici frontistanti.

Può una tettoia in legno a copertura del terrazzo scoperto 'rilevare' ai fini del calcolo delle distanze tra edifici frontistanti?

In determinati casi sì.

La risposta è contenuta nella sentenza 8035/2023 del 30 agosto del Consiglio di Stato, relativa al ricorso del privato contro il rigetto dell'accertamento di conformità per una tettoia in legno a copertura del terrazzo scoperto del primo piano dell'immobile in sua proprietà, secondo il comune (e il TAR) configurabile come elemento aggettante superiore a mt.1,50 di profondità, realizzata ad una distanza inferiore a 10 metri dal fabbricato prospiciente.

I 10 metri della discordia: le ragioni del ricorrente

Secondo il ricorrente la disposizione, nella parte in cui prevede le distanze minime fra i fabbricati, presupporrebbe che vi siano due pareti in muratura che si fronteggiano.

E poiché nella fattispecie in questione vi è, da un lato, la muratura (per di più muro “cieco”) corrispondente al fabbricato desinato a civile abitazione dei vicini (che peraltro avevano espresso consenso all’intervento di che trattasi), mentre dall'altro vi sarebbe solo la suddetta tettoia, aperta su tre lati, poggiata sul suo terrazzo, la norma non dovrebbe trovare applicazione.

Inoltre, si contesta che detta tettoia possa qualificarsi quale elemento aggettante verso l'esterno, perché quella è una tipica definizione che si adatta ai balconi ed ad altre sporgenze dal fabbricato; al contrario l'opera di che trattasi è una mera copertura di un terrazzo pre-esistente che è già incassato nel fabbricato, tanto che la sua ringhiera si trova a filo con la parete del sottostante piano terreno.

In più, l'elemento aggettante richiederebbe una componente architettonica verticale, riconducibile ad una parete, che prospetta per l'appunto verso l'edificio vicino che, nel caso di specie, mancherebbe.

In definitiva, la realizzazione dell'opera non avrebbe creato alcun avvicinamento fra i due edifici, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, edifici che peraltro, già al momento della loro edificazione, si trovavano ad una distanza tra loro inferiore ai prescritti 10 metri.

Niente da fare: in questo caso la tettoia rientra nel conteggio dei 10 metri

Palazzo Spada boccia il ricorso basandosi sulle fotografie che danno una rappresentazione piuttosto chiara dell'intervento edilizio in questione.

Da queste si evince chiaramente che sul lato est, ossia quello prospiciente la proprietà dei vicini - il cui consenso all’opera rivela solo da un punto di vista civilistico, ovviamente - la tettoia sporge rispetto al filo del fabbricato, così come rispetto al terrazzo che protegge.

In altre parole si tratta di un intervento che “viene fuori”, ravvicinando i due fabbricati.

Distanze di 10 metri tra edifici: regola generale, tipi di costruzioni, eccezioni, possibili deroghe

La distanza minima di 10 metri tra gli edifici riguarda sia le nuove costruzioni (nuovi edifici, ampliamenti, sopraelevazioni, addizioni volumetriche, superficie) che le ricostruzioni edilizie, come ad esempio la demolizione e ricostruzione, integrale o parziale, di edifici.


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Come si misurano i 10 metri

L’art.3.28 delle NTA prevede che la distanza tra edifici non può essere inferiore a metri 10.

La sua misurazione si ottiene sulla distanza tra i rispettivi muri perimetrali, come determinati ai fini della valutazione della Superficie coperta e si calcola sul filo di fabbricazione.

Quest’ultimo è definito dalla stessa norma quale il perimetro esterno delle murature “con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere aggettanti per non più di m. 1.50” in caso di maggior sporgenza la S.C. [superficie coperta] sarà conteggiata sull’intera proiezione”.

La norma - che si riferisce espressamente, nell’indicare gli elementi aggettanti, anche alle “pensiline”, nozione chiaramente equipollente a quella di tettoia - ritiene che quando il suddetto elemento sporga per una lunghezza superiore a mt.1,50, prolunga il cd. “filo del fabbricato”, ai fini del calcolo delle distanze.

L'inclusione da parte dell'art.3.28 NTA, fra gli elementi aggettanti, anche di quelli “meramente decorativi”, non può escludere, in quanto destinata a mera funzione ornamentale, la tettoia dall'applicazione della norma.

Tra l'altro, continua Palazzo Spada, questa tettoia è destinata a coprire il terrazzo dell’abitazione, non ha solo una funzione ornamentale, ma anche protettiva di quell’area dagli agenti atmosferici, al fine di consentirne una più proficua utilizzazione ai proprietari.

Poiché, nel caso di specie, la tettoia è aggettante per circa 3,50 metri, è sicuramente destinata ad incidere sul calcolo della linea perimetrale dell'edificio della parte appellante, ai fini del calcolo delle distanze.

E, in definitiva, a farla ritenere non rispettosa della distanza minima di 10 metri dall'edificio prospiciente.

Le distanze tra edifici nel DM 1444/1968 ed il rispettivo metodo di calcolo. Lineare o radiale: quale applicare?

Leggi l'approfondimento di Alessandro Albesano!


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