Dissesto idrogeologico: salvi gli interventi sotto i 10 milioni di euro. La delibera CIPE
Per gli interventi di valore sotto i 10 milioni, le obbligazioni giuridicamente vincolanti per l’affidamento dei lavori devono essere assunte, in coerenza con quanto disposto dalla delibera CIPE 28 febbraio 2018 n. 26, entro il termine del 31 dicembre 2021
Ai più è passata inosservata, ma assume particolare rilevanza la delibera CIPE n.57/2020 del 5 novembre, che 'modifica' la precedente 64/2019, facendo salvi gli interventi di valore inferiore ai 10 milioni di euro e per i quali non era stato ancora adottato un livello adeguato di progettazione utile per attivare le procedure di affidamento dei lavori.
Ora i Presidenti di Regione in qualità di Commissari straordinari ovvero i soggetti attuatori delegati, utilizzeranno per le progettazioni e le relative procedure di gara, le società “in house” dello Stato individuate dalla normativa nazionale e le centrali di committenza qualificate ai sensi dell’art.38 del Codice Appalti. Le relative spese sono ricomprese nel quadro economico del singolo intervento.
La mancata assunzione delle citate obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2021 comporterà la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi.
Dissesto Idrogeologico
Degrado ambientale dovuto principalmente all'attività erosiva delle acque superficiali, in contesti geologici naturalmente predisposti o per cause antropiche.