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Disoccupazione anche per i lavoratori autonomi: le specifiche di una recente sentenza europea

Una sentenza della Corte di Giustizia UE chiarisce che il lavoratore autonomo può godere dell'indennità per le persone in cerca di occupazione

Anche i lavoratori autonomi possono godere dell'indennità prevista per le persone in cerca di occupazione: lo ha affermato la recente sentenza n. C 442/16/2017 della Corte di Giustizia UE, partendo dal presupposto che una persona che cessa l'attività di lavoro autonomo a causa della mancanza di lavoro dovuta a ragioni indipendenti dalla sua volontà, avendo esercitato tale attività per oltre un anno, mantiene lo status di lavoratore autonomo e, analogamente a quanto avviene per i lavoratori dipendenti che perdono l'occupazione involontariamente dopo aver svolto il proprio lavoro per un anno, può beneficiare della tutela offerta dall'art. 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38/CE relativa alla corresponsione dell'indennità per le persone in cerca di occupazione.

Mantiene, quindi, lo status di lavoratore autonomo ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sopracitata un cittadino di uno Stato membro che, dopo aver soggiornato regolarmente e aver esercitato un'attività in qualità di lavoratore autonomo in un altro Stato membro per circa quattro anni, abbia cessato l'attività lavorativa per mancanza di lavoro debitamente comprovata causata da ragioni indipendenti dalla sua volontà e si sia registrato presso l'ufficio di collocamento competente di tale Stato membro come persona in cerca di occupazione.

Il caso specifico
Un cittadino rumeno, nel primo anno di ingresso in Irlanda, aveva visto garantita la propria sussistenza dalla presenza dei suoi figli maggiorenni, anch'essi residenti in Irlanda e successivamente dall'avvio dell'attività autonoma di imbianchino, a titolo della quale aveva regolarmente versato le tasse, i contributi previdenziali collegati al reddito e altre imposte gravanti sul reddito.

In un secondo momento l'attività di imbianchino era cessata a causa della recessione economica e il cittadino si era registrato come persona in cerca di occupazione presso le autorità irlandesi competenti. Essendo rimasto solo, aveva quindi presentato domanda per ottenere l'indennità per le persone in cerca di occupazione sulla base della legge del 2005, domanda che però era stata respinta non avendo dimostrato l'ex lavoratore autonomo di essere in possesso ancora di un diritto di soggiorno in Irlanda. I giudici avevano infatti ritenuto che egli non avesse più soddisfatto le condizioni previste, ai fini della concessione di un simile diritto, all'art. 6, paragrafo 2, del regolamento del 2006, di recepimento dell'art.7 della direttiva 2004/38 nel diritto irlandese.

Dopo una serie di ricorsi e controricorsi, si è arrivati alla sopracitata sentenza 442/16/2017 della Corte di Giustizia UE, secondo la quale il lavoratore autonomo che abbia legittimamente soggiornato svolgendo attività di lavoro autonomo in uno Stato membro ospitante e abbia cessato il proprio lavoro o la propria attività economica a causa della mancanza di lavoro e si sia registrato presso l'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro mantiene lo status di lavoratore autonomo e può godere dell'indennità per le persone in cerca di occupazione.