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Direttori dei lavori per le opere strutturali e per le opere architettoniche: unica figura o no?

Il Direttore dei Lavori (DL) è una figura importantissima nell'ambito dell'edilizia, egli è responsabile della supervisione e del coordinamento dell'esecuzione dei progetti edilizi, garantendo la conformità alle normative vigenti e alle specifiche tecniche. Ulteriori chiarimenti su tale figura tecnica arrivano dal MIT, con il quale viene chiarito come la normativa non consenta la possibilità di designare direttori distinti per opere strutturali e architettoniche, suggerendo invece la creazione di un Ufficio di Direzione Lavori, che integri diverse competenze sotto un'unica responsabilità.

I compiti del Direttore dei lavori

In edilizia una delle figura che emerge è senza dubbio quella del Direttori dei Lavori (DL). Ma chi è questa figura?
Il Direttore dei lavori si può definire come colui che sovrintende e coordina l'esecuzione di un progetto edilizio, assicurando che i lavori siano realizzati in conformità al progetto approvato, alle normative vigenti e alle regole dell'arte. Esso svolge un ruolo affascinante in quanto dirige la corretta realizzazione dal nascere di una struttura, ecco perché egli deve confrontarsi con le varie problematiche che possono nascere in un cantiere, sia esso per edifici nuovi o per gestire interventi edilizia sul costruito. Il DL deve quindi esercitare delle valutazioni e delle scelte in maniera costante, poiché potrebbero verificarsi problemi di ogni genere, dall'accettazione dei materiali alla variazione (più o meno sostanziale) di elementi strutturali ed architettonici.

Ecco perché egli dovrà possedere anche una conoscenza approfondita delle tecniche costruttive per gestire prontamente gli interventi, specialmente in caso in cui si debbano apportare di modifiche strutturali o impiantistiche.
Inoltre il direttore deve possedere un elasticità intellettuale notevole poiché potrebbero verificarsi delle situazioni impreviste ove occorra intervenire con varianti in corso d'opera.

Il DLGS 36/2023 disciplina in modo specifico la figura del DL, in particolare all’art. 114, comma 2, su precisa che per “la direzione e il controllo dell’esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell’avvio della procedura per l’affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell’allegato I.9.”. Da cui si evince come la presenza di tale figura per i lavori edili sia obbligatoria.

Il MIT chiarisce in modo definitivo, con il parere n.2936/2024, se sia prevista, o meno, la possibilità di nominare un DL distinto per le opere strutturali e per le opere architettoniche.

  

Direttori dei Lavori: semplificazioni e competenze nel DLGS 36/2023

I lavori edilizi richiedono la presenza di figure tecniche professionali in grado di poter svolgere i compiti più complessi che vanno dal disegno architettonico, disegno strutturale, calcoli e ancora molto altro. In questo contesto così articolato e articolato, la figura del Direttore dei Lavori garantisce la corretta esecuzione dei progetti.

In realtà molti dubbi nascono con la modulistica nazionale del 4 maggio 2017, che prevede modelli unici e standardizzati nazionali per l’edilizia e le attività commerciali, legate alle semplificazioni previste dal DLGS 222/2016. In tale modulistica è stata prevista la possibilità di nominare un DL distinto per le opere strutturali e uno per le opere architettoniche, in considerazione delle diverse competenze tecniche richieste, scontrandosi con il DLGS 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) generando talvolta equivoci e perplessità nell'assegnazione degli incarichi da parte della committenza.

Al supporto giuridico del MIT è stato quindi posto un importante interrogativo da parte di una stazione appaltante sulla possibilità, o meno, di poter nominare due propri dipendenti come Direttori dei Lavori, uno per le opere strutturali e uno per quelle architettoniche, mantenendo però il coordinamento generale in capo al DL architettonico.
Affinché ciò sia possibile è stato ipotizzato che le competenze specialistiche richieste per le opere strutturali giustifichino una figura dedicata e entrambi i professionisti possano operare come DL, con responsabilità distinte ma sotto il controllo complessivo del DL architettonico.

Il MIT ha chiarito che, in base all’art. 114 del DLGS 36/2023, la normativa non consente la nomina di due Direttori dei Lavori distinti per la stessa opera, infatti esso definisce le figure coinvolte nella gestione dei lavori senza prevedere una suddivisione dei ruoli in base alle specializzazioni.
Invece, se un progetto è molto articolato e complesso, richiedendo competenze tecniche specifiche, allora la soluzione ammissibile è la formazione di un Ufficio di Direzione Lavori, come previsto dall’art. 2 dell’Allegato II.14 del Codice Appalti (DLGS 36/2023), in questo modo si potrà:

● integrare specialisti (ingegneri strutturisti, impiantisti, etc.) all’interno di un unico team di direzione;
● mantenere un unico DL responsabile, affiancato da collaboratori con funzioni tecniche delegate.

In conclusione il DLGS 36/2023 non la ammette la distinzione tra DL per opere strutturali e architettoniche, di conseguenza le stazioni appaltanti che necessitano di competenze specialistiche dovranno ricorrere all’istituzione di un Ufficio di Direzione Lavori per poter contemplare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, le esigenze derivanti da opere complesse e specialistiche.

 

IL PARERE DEL MIT È SCARICABILE IN ALLEGATO.

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