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Direttore dei Lavori: ok della Corte dei Conti, decreto verso la Gazzetta Ufficiale

Decreto Direttore dei Lavori: nel provvedimento si tiene conto delle osservazioni del Consiglio di Stato, del parere della commissione Ambiente della Camera e del lavoro tecnico in sede di Conferenza Unificata

Il decreto del MIT sul direttore dei lavori e dell'esecuzione è stato registrato dalla Corte dei Conti: a questo punto, manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che avverrà a brevissimo.

La bozza di decreto del MIT sul direttore dei lavori e dell'esecuzione, attuativo del Codice Appalti, tiene conto delle osservazioni del Consiglio di Stato, del parere della commissione Ambiente della Camera e del lavoro tecnico in sede di Conferenza Unificata.

Va sottolineato, quindi, che con parere 360/2018 del 12 febbraio scorso, il Consiglio di Stato aveva dato l'ok al DM sulle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione, previsto dal nuovo Codice dei contratti, chiedendo però maggiore chiarezza su alcuni aspetti fondamentali come i casi di incompatibilità e sui rapporti con il RUP e il coordinatore per la sicurezza.

I punti principali del decreto sul DL

Rimandando per l'approfondimento completo allo speciale già pubblicato sul decreto del Direttore Lavori, ricordiamo in questa sede che uno degli aspetti più delicati e centrali del provvedimento è il rapporto tra il direttore dei lavori e le altre figure chiave in cantiere ovverosia Rup, esecutore e coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Nel decreto, infatti, si specifica che "il direttore dei lavori riceve dal responsabile del procedimento le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni".

In riferimento ai rapporti tra esecutore e direttore dei lavori, resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. "Fermo restando il rispetto di tali disposizioni di servizio il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento".

L'ultima indicazione sul rapporto tra direttore e altre figure di cantiere prevede che "laddove l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia, ancorché coordinandosi con il direttore dei lavori".

Codice Appalti: i decreti che mancano all'appello

L'attuazione del Codice Appalti è comunque ancora lontana, visto che mancano all'appello il decreto sulle stazioni appaltanti, sui livelli di progettazione, sul rating d'impresa. In altri casi, ci sono decreti pubblicati che richiedono ulteriori step attuativi, come per esempio le regole per le commissioni di gara esterne, solo parzialmente attuate dal recente decreto Mit-Mef del 16 aprile.