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Direttore dei lavori e dell'esecuzione: ok al decreto attuativo. Le specifiche

La Conferenza Unificata ha reso parere favorevole, con raccomandazioni, sullo schema di decreto di approvazione delle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture

Ci siamo: le nuove linee di indirizzo per il direttore dei lavori e il direttore dell'esecuzione nei contratti relativi a servizi e forniture sono state approvate in via definitiva dalla Conferenza Unificata del 6 dicembre scorso. Ciò significa, di fatto, che il decreto attuativo di riferimento è prossimo alla pubblicazione in GU.

Nello specifico, la Conferenza Unificata, visto il nuovo testo di provvedimento trasmesso dal MIT il 5 dicembre 2017, ha espresso parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

- all'art.6 eliminare la lettera c) del comma 1. Motivazione: in merito allo stato del sottosuolo il DL non può fare attestazioni senza indagini specifiche che comunque devono essere predisposte dal RUP in fase di progettazione come previsto all'art. 27 commi 4 e 5;
- all'art. 10, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente "Modifiche e variazioni contrattuali";
- all'art.10, comma 3, sostituire la parola "variazione" con la parola "modifica";
- all'art.10, eliminare il comma 5. Motivazione: le modifiche proposte eliminano i riferimenti alle varianti. In particolare, non è infatti possibile un aumento   della prestazione oltre il quinto d'obbligo in ipotesi di variante. Una simile previsione è illegittima in quanto in palese contrasto con la normativa di cui - all'art.106 del codice dei contratti;
- all'art.25, comma 3, sostituire la parola "variazioni" con la parola "modifiche";
- all'art 25, eliminare il comma 5. Motivazione: le motivazioni corrispondono a quelle di cui al suddetto all'art.10.

Direttore dei lavori: ecco cosa fa
Nella bozza di decreto si stabilisce che il direttore dei lavori riceve dal RUP le istruzioni per garantire la regolarità dei lavori, l'ordine da seguire nell'esecuzione dei lavori e la periodicità con cui presentare un rapporto sulle attività di cantiere.
 
Prima di scegliere il contraente o sottoscrivere il contratto, il DL deve fornire al RUP i documenti sullo stato dei luoghi e garantire la mancanza di impedimenti in grado di ostacolare lo sviluppo del progetto. Previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori entro 45 giorni dalla data di approvazione del contratto.
 
Il direttore dei lavori deve verificare, inoltre, che in cantiere siano usati i materiali, prodotti e sistemi previsti nel progetto e nel capitolato d'appalto. Per accertarlo, dispone i controlli del Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della PA e può prevederne altri.
 
Durante la fase di cantiere il direttore dei lavori deve inoltre accertare il rispetto delle norme sulla sostenibilità ambientale, tra cui quelle sul riuso dei materiali di scavo e il riciclo.
 
Importante: le verifiche del direttore dei lavori si estendono anche al subappalto, controllando che in cantiere ci siano solo imprese autorizzate e che svolgano effettivamente le lavorazioni dichiarate nei contratti.

Incompatibilità
L'art.2 del testo approvato dalla Conferenza prevede che il direttore dei lavori non possa accettare altri incarichi dall'esecutore fino all'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
 
Una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, il direttore dei lavori deve segnalare alla stazione appaltante l'esistenza di eventuali rapporti intercorrenti, in modo che sia la stazione appaltante a decidere se i rapporti possono incidere sull'incarico da svolgere.
 
Importante il richiamo al rispetto dell'art.42 del Codice Appalti, che presuppone di non avere interessi economici nello svolgimento dei lavori perché dovrà vigilare e dirigerli in modo imparziale.

Varianti
L'art.10 stabilisce che se ci sono delle varianti in corso d'opera, il direttore dei lavori opera insieme al RUP per dimostrare che la variante non è imputabile alla stazione appaltante e non era prevedibile quando è stato redatto il progetto.
 
Il direttore dei lavori deve proporre al RUP le modifiche necessarie e non può autorizzare varianti che non siano state preventivamente autorizzate dal RUP. In caso contrario risponde personalmente delle conseguenze.

Resta ferma la regola del quinto dell'importo del contratto: se non si sfora questo tetto, l'impresa non può chiedere la risoluzione. Per il calcolo del quinto, le modalità di calcolo sono uguali a quelle del vecchio regolamento. In caso di sforamento, invece, l'esecutore "deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni". Le variazioni sono valutate sulla base dei prezzi di contratto, ma se comportano nuove categorie di lavorazioni bisognerà fare riferimento a nuovi prezzi (prima alternativa i prezziari della SA). Le modifiche di dettaglio potranno essere disposte dal direttore lavori, con una semplice comunicazione al RUP: di fatto si torna alle "varianti non varianti", che però non dovranno comportare modifiche all'importo dei lavori.

Contabilità elettronica
L'art.17 dispone che vanno sempre compilati giornale dei lavori e stato di avanzamento degli stessi, ma scatta l'obbligo dell'utilizzo di contabilità computerizzata. Bisogna passare da "strumenti elettronici specifici", utilizzando "piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari", per non limitare la concorrenza tra operatori. Tali strumenti elettronici dovranno garantire la sicurezza e l'autenticità dei dati inseriti. In caso di non utilizzo di strumenti elettronici, la SA dovrà fornire adeguata e congrua motivazione all'ANAC. Per i lavori sotto i 40mila euro sarà sufficiente, invece, una contabilità semplificata.