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Direttore dei lavori e dell’esecuzione: decreto in Gazzetta. Tutti i dettagli

Il decreto 49/2018 del MIT, pubblicato in GU e in vigore dal prossimo 30 maggio 2018, contiene le linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione

Il decreto n.49/2018 del MIT, che regolamenta il ruolo del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.111 del 15 maggio ed entrerà quindi in vigore 15 giorni dopo, ossia il 30 maggio 2018: il testo definitivo tiene conto delle osservazioni del Consiglio di Stato, del parere della commissione Ambiente della Camera e del lavoro tecnico in sede di Conferenza Unificata.

Presumibilmente il decreto dovrebbe iniziare ad essere applicato ai contratti di appalto stipulati in dipendenza di bandi pubblicati successivamente aL 30 MAGGIO 2018.

Va sottolineato, quindi, che con parere 360/2018 del 12 febbraio scorso, il Consiglio di Stato aveva dato l'ok al DM sulle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione, previsto dal nuovo Codice dei contratti, chiedendo però maggiore chiarezza su alcuni aspetti fondamentali come i casi di incompatibilità e sui rapporti con il RUP e il coordinatore per la sicurezza.

Vediamo le disposizioni principali del decreto.

Nomina del Direttore Lavori: bando o affidamento diretto

Non esistono più regole per la nomina del direttore dei lavori, che è disciplinata quindi solo dalle norme del Codice Appalti: l'111, comma 1 specifica che la direzione dei lavori, quando non può essere espletata dalla stazione appaltante, è affidata: ad altre Pa, al progettista incaricato o ad altri soggetti scelti con una gara secondo le disposizioni riguardanti gli affidamenti degli incarichi di progettazione. Il conferimento dell’incarico deve avvenire secondo quanto indicato l'art. 31, comma 8, del Codice degli Appalti, vale a dire con una gara pubblica. Si può invece fare ricorso all'affidamento diretto se l'incarico è di importo pari o inferiore a 40 mila euro.

I requisiti del DL

Vale quanto disposto dall'art.24, comma 5 del Codice, secondo cui, indipendentemente dalla natura giuridica dell'affidatario, l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, muniti dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del d.lgs.50/2016, e dei requisiti di qualificazione fissati con decreto del MIT 2 dicembre 2016, n. 263.

Incompatibilità

Nel nuovo testo sono state cancellate anche cancellate le indicazioni relative ai requisiti di non-compatibilità. Il direttore dei lavori infatti nella versione precedente non poteva accettare nuovi incarichi professionali da parte dell'esecutore dall'aggiudicazione fino al collaudo e doveva segnalare all'amministrazione, non appena conosciuta l'identità dell’affidatario, l'esistenza di eventuali rapporti, per valutare eventuali conflitti di interesse.

Questo aspetto è ora assorbito dalla regola generale dell'art.42 del Codice degli Appalti. Di fatto, anche rispetto alla figura del direttore dei lavori, si applica l'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, per cui gli ex dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di una PA, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale per conto dei soggetti privati destinatari dell'attività della PA svolta con tali poteri.

Rapporti col RUP e altre figure

Il DL riceve dal Rup le disposizioni di servizio del nuovo provvedimento (atti mediante i quali il Rup impartisce indicazioni al direttore dei lavori ed al coordinatore per l'esecuzione) con cui lo stesso responsabile del procedimento detta le indicazioni per garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguire nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con cui il direttore dei lavori è tenuto a presentare rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.

Resta inoltre di competenza del direttore dei lavori l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore sugli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

In ogni caso, come chiarito dall'art.2, comma 2 del decreto, il direttore dei lavori opera in completa autonomia rispetto al controllo tecnico, contabile e amministrativo del contratto, essendo questo il compito principale assegnatogli dell'art.101, comma 3 del Codice Appalti.

Stessa autonomia vale per il direttore dell'esecuzione, sempre che non coincida con il direttore dei lavori. Il direttore dell'esecuzione è infatti responsabile per le funzioni stabilite dalla normativa sulla sicurezza.

Strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo

L'art.1, comma 1, lettera d) del decreto fornisce la definizione di ordine di servizio, cioè l'atto mediante il quale il Rup e il direttore dei lavori impartiscono all'esecutore tutte le disposizioni ed istruzioni operative in ordine all'esecuzione delle prestazioni.

Pertanto, come confermato dall'art.2, il direttore dei lavori impartisce all'esecutore tutte le disposizioni ed istruzioni operative necessarie, tramite ordini di servizio comunicati al Rup, nonché annotati, con sintetiche motivazioni (che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite in base all'ordine) sul giornale dei lavori, con le modalità elettroniche contemplate dallo stesso decreto in materia di contabilità.

Le amministrazioni, quindi, dovranno dotarsi dei necessari strumenti informatici, ma nel frattempo gli ordini di servizio dovranno - come in passato - avere forma scritta e dovranno essere restituiti firmati dall'appaltatore per avvenuta conoscenza.

L'esecutore è comunque tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la sua facoltà di iscrivere riserve. Attenzione però: la disciplina delle riserve sarà affidata alle stazioni appaltanti, come previsto dall'art. 9 del decreto stesso.

Il direttore dei lavori deve anche controllare il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma, dettagliandoli poi nel programma di esecuzione, definito dall'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale come il documento che l'esecutore, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla PA, con l'offerta tecnica presentata in gara e con le obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell'inizio dei lavori. In tale cronoprogramma devono essere graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni sul periodo di esecuzione, e sull'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze determinate contrattualmente per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il decreto n.49/2018 del MIT, che regolamenta il ruolo del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione.